D. P.C.M. 23/12/2020, n. 190 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 23/12/2020, n. 190

Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- D.P.C.M. 24/06/2021, n. 115
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-octies;

Visti i regolamenti (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, concernenti l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e il relativo regolamento per l'esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979

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Capo I - Organizzazione del ministero
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Art. 1. - Funzioni del Ministero

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito denominato «Ministero

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Art. 2. - Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati:

a) Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici; N3

b) Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;

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Capo II - Dipartimenti
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Art. 3. - Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici:

identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento all'articolazione delle infrastrutture sul territorio a rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali; pianificazione e pr

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Capo III - Articolazione Dei Dipartimenti
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Art. 4. - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

N5

1. Il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali;

b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;

c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;

d) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici. N2

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) pianificazione strategica in materia di infrastrutture di trasporto e governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con gli altri Ministeri competenti e le regioni;

b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;

c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore;

d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione;

e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f) gestione finanziaria delle risorse destinate al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per le infrastrutture per i combustibili alternativi;

g) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;

i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF);

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Art. 5. - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

N5

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali; N7

b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

c) Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero; N7

d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. N2

2. La Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche;

b) attività di manutenzione, costruzione e ampliamento degli immobili adibiti a uffici pubblici, nonché di quelli delle Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche;

c) pianificazione e sviluppo delle attività connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche;

d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali;

e) valutazioni tecnico-amministrative a supporto della definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; N3

f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deputata all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

i) valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urb

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Art. 6. - Dipartimento per la mobilità sostenibile

N8

1. Il Dipartimento per la mobilità sostenibile è articolato nelle seguenti direzioni generali:

a) Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità;

b) Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;

c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile;

e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.

2. La Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) predisposizione di piani strategici della mobilità sostenibile e della logistica di merci e persone;

b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilità di merci e persone;

c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;

d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalità; cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonché conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

e) attuazione dei piani strategici della mobilità sostenibile.

3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;

b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;

c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;

d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;

e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;

g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;

h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonché della base dati degli eventi di traffico;

l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e

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Capo IV - Organizzazione territoriale
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Art. 7. - Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Costituiscono strutture periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:

a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

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Art. 8. - Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativ

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Art. 9. - Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva del Ministero.

2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.

3. Il Comitato è costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed è composto dai seguenti membri:

a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente;

b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato interregionale;

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Art. 10. - Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono:

a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;

b)

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Art. 11. - Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio

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7238056 10601837
Art. 12. - Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al crite

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Capo V - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
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Art. 13. - Funzioni e compiti

1. Le Capitanerie di Porto svolgono in sede decentrata le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio apposito presidio, nonché attività di organizzazione e coordinamento de

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Capo VI - Organismi e istituzioni operanti nel ministero
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Art. 14. - Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Presso il Ministero è incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale è organizzato ai sensi del

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Art. 15. - Altri organismi operanti nel Ministero

1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:

a) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,

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Capo VII - Dotazione organica e norme finali
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Art. 16. - Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero

N10

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto.

2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione è determinato in trentotto unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in centonovantacinque unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle in

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Art. 17. - Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'

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Art. 18. - Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'a

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Tabella A - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - dotazione organica complessiva

N9

 

Dirigenti di prima fascia*

38

Dirigenti di seconda fascia**

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