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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/11/2022, n. 173
D.L. 11/11/2022, n. 173
D.L. 11/11/2022, n. 173
D.L. 11/11/2022, n. 173
In vigore dal 12/11/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- L. 16/12/2022, n. 204 (legge di conversione), in vigore dal 05/01/2023
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
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Premessa |
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Art. 1. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3001. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 6) è sostituito dal seguente: |
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Art. 1-bis - Omissis
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Art. 2. - Ministero delle imprese e del made in Italy1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»; b) all'articolo 27: |
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Art. 3. - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4. - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2: |
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Art. 5. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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Art. 6. - Ministero dell'istruzione e del merito1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49: 1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; b) all'articolo 50, comma 1: 1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono |
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Art. 6-bis - Ministero della salute1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con con |
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Art. 6-ter - Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 |
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Art. 7. - Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, |
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Art. 8. - Omissis
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Art. 9. - Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»; b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»; c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: «18-ter. È istituito il Comitato interminister |
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Art. 10. - Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy» e il secondo periodo è sostituito d |
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Art. 10-bis - Titolarità del portale “Italia. it” |
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Art. 11. - Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del m |
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Art. 12. - Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.». 2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. 3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; |
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Art. 12-bis - Omissis
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Art. 13. - Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della le |
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Art. 13-bis - Omissis
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Art. 14. - Clausola di invarianza finanziaria1. All'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, si provvede con le risorse umane, |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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