D.L. 02/03/1989, n. 66 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 02/03/1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.
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TITOLO I - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI
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Art. 1. - Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

N10

1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate. N6

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova co

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Art. 2. - Variazione dei limiti di reddito

N16

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Art. 3. - Denuncia e versamento dell'imposta

N1

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo

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Art. 4. Liquidazione e accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni e interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta nonché le sanzioni e gli interessi liquidati e il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, ovvero nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi,

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Art. 5. - Sanzioni ed interessi

N12

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila

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Art. 6. - Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati. N5

2. Il 10 per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il 70 per

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TITOLO II - ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI VARIE
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Art. 7. - Aliquote Invim

1. Per l'anno 1989 le aliquote dell'Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per

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Art. 7-bis. - Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari

1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni

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Art. 8. - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione Il del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: “Sezione II - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico, i comuni devono

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Art. 9. - Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

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Art. 9-bis. - Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature

1. Ai comuni che abbiamo istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-19

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Art. 10. - Soppressione dell'imposta di soggiorno

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al D.L. 24 novembre, n. 1938, n. 1926 convertito dalla legge 2 giugno 19

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Art. 10-bis. - Omissis

 

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Art. 10-ter. - Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale approvato con

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Art. 11. - Art. 17. Omissis

 

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Art. 18. - Fondo perequativo per i comuni

1. - 4. Omissis

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'

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Art. 19. - Art. 22. Omissis

 

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Art. 22-bis. - Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari

Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del D.L. 14 marzo 1

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Art. 23. - Art. 32 Omissis

 

 

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