Sent.C. Cass. 08/02/2006, n. 2814 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/02/2006, n. 2814

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da ente pubblico - Delibera di conferimento - Rilevanza interna - Validità dell'incarico - Condizioni.
1. In tema di contratti degli enti pubblici territoriali e con particolare riferimento al conferimento di incarichi professionali, la regola generale secondo la quale gli eventuali vizi della deliberazione di autorizzazione a contrarre hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale, non esclude che il legislatore possa dettare, anche in questo campo, delle norme imperative, le quali trovano applicazione nei rapporti intrasoggettivi, e condizionano pertanto la stessa validità dei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione. Tal è il caso dell'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito in L. 24 aprile 1989 n. 144 il quale, subordinando l'effettuazione di qualsiasi spesa ad una deliberazione autorizzativa adottata nelle forme di legge e divenuta esecutiva, nonchè all'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, detta una disposizione che incide anche sui rapporti tra l'Amministrazione ed i terzi.

1. Ved. Cass. 28 giugno 2005 n. 13831R S.U. 10 giugno 2005 n. 12195 [R=WSU10G0512195]; 28 luglio 2004 n. 14198; [R=W28L0414198]13 febbraio 2003 n. 2139;R 20 novembre 2002 n. 16345; [R=W20N0216345] 28 maggio 1996 n. 4929 R
[L. 24 aprile 1989 n. 144 (n), art. 23]R

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