La Sentenza C. Cost. 11 marzo 1991, n. 103 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività".

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