Circ.Min. Finanze 23/03/1990, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. Finanze 23/03/1990, n. 4

ICIAP. Imprese ed esercenti arti e professioni. Criteri per la determinazione dell'imposta con effetto dall'anno 1990.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 è stato pubblicato il decreto legge n. 332 di pari data, convertito, con modificazioni nella legge 27 novembre 1989, n. 384 (G.U. n. 279 del 29 novembre 1989, con il quale sono state introdotte modifiche e integrazioni alle disposizioni di cui al decreto legge n. 66 del 2 marzo 1989, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 , Rin materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni   ICIAP, che hanno effetto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 3, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dall'anno 1990.

L'articolo 1 di detto decreto riformula l'articolo 1 del decreto legge n. 66 e, nel confermare gli elementi di individuazione del presupposto impositivo già previsti dal citato decreto legge n. 66, delimita, relativamente all'attività agricola, l'ambito di non applicabilità del tributo comunale a quella parte di tale attività come definita dall'articolo 29 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, Rrimanendo comunque soggetta all'lClAP l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti svolta al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico o in mercati, come ha ulteriormente precisato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 1° marzo 1990, n. 40 (G.U. n. 50 dell' 1 marzo 1990).

Sulla base del cennato criterio è da considerare attività agricola, esclusa dall'imposta comunale, unicamente quella esercitata dal proprietario, usufruttuario od affittuario sul fondo dagli stessi gestito, la quale si concreti in operazioni dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura, all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, nonché alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, rientranti nel normale esercizio dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e aventi, comunque, per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal fondo e dagli animali allevati sullo stesso. Assume, invece, carattere imprenditoriale l'attività agricola che ecceda i limiti della potenzialità del fondo o travalichi le normali tecniche previste per il suo esercizio, così come circoscritti dal detto articolo 29.

In sostanza, l'attività agricola che rientri nei limiti della potenzialità del fondo cui si riferisce e non superi la condizione di normalità, intesa come complesso di operazioni e comportamenti necessari o connessi al suo esercizio, non costituisce presupposto impositivo ai fini dell'lCIAP, se non limitatamente all'attività di commercializzazione svolta al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico o in mercati. Detto presupposto, invece, si realizza nella sua interezza quando l'attività perda la sua specifica connotazione trasformandosi in esercizio di impresa.

Il travalicamento dei limiti stabiliti nel detto articolo 29, rende applicabile l'imposta secondo i criteri normali. Ovviamente, il settore di attività nel quale collocare tale impresa eccedente i limiti sarà quello agricolo se, nonostante il travalicamento, l'impresa conserva il carattere agricolo come inteso ai fini IVA; altrimenti sarà un settore diverso da quello agricolo.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 riproducono sostanzialmente le disposizioni già in vigore, con la differenza che, per quanto concerne il comma 2, é stata soppressa, nell'ambito della soggettività passiva, la menzione inutile--data l'infrazionabilità dell'imposta--di attività il cui esercizio è limitato nel corso dell'anno e, relativamente al comma 3, la nuova formulazione espressamente attribuisce. alla presunzione di tassabilità determinata dal possesso della partita IVA, valore relativo.

Il quarto comma dell'articolo 1, riformulato interamente, stabilisce che l'imposta va determinata separatamente per ciascun Comune sul cui territorio insistono gli insediamenti produttivi.

Il concetto di insediamento produttivo, espressamente richiamato dalla norma, si riferisce a quei locali o aree attrezzate che sono utilizzati dal soggetto passivo, non solo per l'esercizio diretto dell'attività (ad esempio il locale di vendita di merci e l'area destinata all'esposizione di automobili) ma anche a quelli che possono essere considerati, nei limiti della loro effettiva utilizzazione, come strumentali all'esercizio dell'attività stessa (come ad esempio il magazzino di deposito merci).

Tale concetto deve essere comunque inteso con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento, secondo la effettiva destinazione d'uso a esso riservata.

Dalla disposizione di cui sopra discende, ovviamente, che non possono essere computate come superfici tassabili, fra l'altro, quelle relative a:

1) locali od aree che il soggetto utilizza solo occasionalmente o precariamente o che costituiscono essi stessi oggetto dell'attività. Ad esempio i locali o le aree dove viene materialmente svolta un'attività di pulizia da parte delle relative imposte e gli immobili che costituiscono oggetto dell'attività delle società di locazione immobiliare. Nel primo caso, le relative superfici vanno computate con riferimento all'attività del soggetto destinatario del servizio, mentre per i locali dati in locazione, la loro computabilità è subordinata all'esercizio di un'attività costituente presupposto impositivo in capo al conduttore.

Per i locali destinati alla locazione da parte delle società immobiliari, ma ancora nella disponibilità delle stesse, ovviamente il presupposto per la computabilità delle relative superfici non si realizza in quanto non sussiste la condizione della utilizzazione secondo la destinazione d'uso, richiesta dalla legge;

2) locali od aree che vengono utilizzati secondo la loro destinazione effettiva, ma per fini diversi dall'attività produttiva. Ad esempio la cantina di pertinenza di un appartamento adibito a studio commerciale utilizzata secondo la sua naturale funzione; l'appartamento di proprietà di una società, utilizzato da un suo dipendente per civile abitazione;

3) locali o aree ove manca l'esercizio effettivo dell'attività in capo al soggetto passivo .

L'ultimo periodo del comma in esame dispone che le imprese, arti o professioni, esercitate senza che sia utilizzato alcun insediamento, si considerano come svolte in un insediamento avente superficie pari a 25 mq, ubicato nel Comune di domicilio fiscale dell'esercente. Tale criterio va esteso a quelle imprese svolte soltanto su superfici escluse dal successivo sesto comma e si rende, altresì, applicabile agli ambulanti che non siano in possesso di locali o aree attrezzate in nessun Comune.

A mente del quinto comma dell'articolo 1, l'imposta è dovuta a ciascun Comune ove sono ubicati gli insediamenti produttivi. Alla determinazione della stessa, con le riduzioni o gli aumenti previsti dal comma ottavo e di cui si dirà appresso, deve provvedersi tenendo conto della misura base indicata nella tabella allegata al decreto (con la modifica apportata alla denominazione del settore di attività 11 dall'articolo 6, comma 2, del richiamato decreto legge n. 40), che si inserisce nella presente circolare, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività dell'impresa, arte e professione.

Qualora lo stesso insediamento produttivo insista sul territorio-- di più Comuni, l'imposta dovrà essere determinata e versata autonomamente in rapporto alla parte di superficie spettante a ciascuno di essi.

Ove, invece, lo stesso soggetto passivo utilizzi nel medesimo Comune più insediamenti produttivi, ancorché ubicati in zone diverse, le relative superfici, ai fini della determinazione della misura di imposta corrispondente, dovranno essere sommate tra loro, a nulla più rilevando il concetto di aree o locali contigui o di complessi produttivi unitari cui faceva espresso riferimento il precedente decreto legge n. 66/89.

Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo svolga, poi, più imprese arti o professioni diverse tra loro nei vari insediamenti produttivi ubicati nello stesso Comune, ovvero nell'unico insediamento, il criterio di determinazione dell'imposta è dato dal riferimento all'impresa, arte o professione collocata nel settore a più elevata imposizione ICIAP. Scompare nella nuova formulazione il criterio della prevalenza dell'attività esercitata sulla maggiore porzione di superficie.

Esempio di più imprese esercitate dallo stesso soggetto passivo in diversi insediamenti siti nel medesimo Comune: impresa manifatturiera di articoli di abbigliamento, distinta dalla prima. L'imposta sarà quella corrispondente alla misura prevista per il settore sesto della tabella (commercio al minuto di articoli tessili e di abbigliamento) .

Il sesto comma reca le ipotesi di esclusione dal computo delle superfici costituenti parametro di tassazione; esse sostanzialmente richiamano quelle già previste dal decreto legge n. 66/89, con l'aggiunta, però, di particolari elementi di novità che si possono sinteticamente indicare come segue:

1) estensione dell'agevolazione anche ai locali e aree coperte destinati al parcheggio gratuito dei dipendenti e clienti, nonché alle aree utilizzate per l'allevamento di pesci;

2) esplicitazione del beneficio per le aree direttamente utilizzate per l'estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste, come già riconosciuto in via interpretativa nel vigore della precedente normativa;

3) inclusione nell'ambito dell'agevolazione prevista sia per le strade ferrate che per le autostrade anche delle stazioni e caselli relativi come, peraltro, già riconosciuto da questo Ministero in via interpretativa nel vigore della precedente normativa.

É stata invece soppressa la disposizione agevolativa espressamente prevista per la superficie dei locali destinati alla locazione da parte delle società di gestione immobiliare, in quanto del tutto inutile in presenza della più chiara formulazione recata dal sopracitato quarto comma.

Per il medesimo motivo, è stata altresì soppressa la disposizione di cui al comma 4 bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 66/89, concernente la computabilità delle superfici utilizzate per l'esercizio di attività lungo le autostrade, negli aeroporti, ecc. come ad esempio quelle di distribuzione di carburante, di assistenza agli automobilisti, di ristoro ecc., trattandosi di superfici che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Relativamente alla disposizione recata dal settimo comma, a proposito delle imprese artigiane, rimane confermata la precedente normativa.

Fondamentale importanza assume, invece, la norma di cui al successivo comma ottavo che introduce un ulteriore parametro di commisurazione del tributo avente riguardo alla capacità reddituale del soggetto passivo.

Dispone il comma in questione che la misura fissata dalla nuova tabella é ridotta del 50 per cento se il reddito di impresa, arte o professione non superi i 12 milioni, è aumentata del 100 per cento qualora detto reddito superi i 50 milioni.

I Comuni hanno facoltà di modificare tali limiti restringendo la fascia agevolativa fino ad un minimo di 6 milioni o ampliandola fino ad un massimo di 18 milioni ovvero portando

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