Sent.C. Cass. 22/11/2000, n. 15096 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 22/11/2000, n. 15096

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1. Arricchimento senza causa - Azione contro P.A. - Lavori di somma urgenza - Esecuzione senza previa delibera autorizzata - Conseguenze.
1. Ai fini della esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti di un ente pubblico locale, se per la somma urgenza dei lavori occorrenti al medesimo non è stato possibile autorizzarli prima della loro esecuzione, e la delibera autorizzativa adottata successivamente è stata annullata dall'organo di controllo, è comunque necessario, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in L. 24 aprile 1989 n. 144 - norma sostanzialmente trasfusa nell'art. 35 D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 - che detta delibera sia intervenuta entro trenta giorni dall'ordinazione ed in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario, altrimenti, per effetto del comma 4 del predetto articolo, il rapporto obbligatorio intercorre tra fornitore e amministratore o funzionario che ha consentito la fornitura. Invece, per l'esperibilità sia dell'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., sia di quella contrattuale nei confronti dell'ente, non rileva che entro il termine stabilito dalla suddetta norma l'organo di controllo approvi tale regolarizzazione, perché non è logico far dipendere la mancata costituzione del rapporto contrattuale con la P.A. da un soggetto diverso da quello che ha ricevuto la prestazione e perché la brevità del termine è incompatibile con un'interpretazione della norma in tal senso, tanto più che essendo la medesima derogatoria al principio della immedesimazione organica tra amministratore o funzionario pubblico e P.A., non può esser applicata ad ipotesi non espressamente e specificamente contemplate.

1a. Ved. Cass. 3 agosto 2000 n. 10199R.
(Cod. civ. art. 2041; L. 24 aprile 1989 n. 144R; D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, art. 35)[R=DLG7795,A=35]

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