Comma modificato dalla legge di conversione; dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126); dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11); dall'art. 1, comma 28-quater, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15) e, successivamente, abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79), così recitava:

"2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2022, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti."

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