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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 07/01/2022, n. 1
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In vigore dal 08/01/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/03/2022, n. 24 (L. 19/05/2022, n. 52)
- L. 04/03/2022, n. 18 (Legge di conversione). In vigore dal 09/03/2022
- Avviso di rettifica in G.U. 11/01/2022, n. 7
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificaz |
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Art. 1. - Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-21. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4-ter sono inseriti i seguenti: “Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter. 2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro). — 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si appl |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 2-bis - Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-191. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, da |
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Art. 2-ter - Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza |
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Art. 2-quater - Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 3. - Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-191. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9-bis: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti sal |
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Art. 3-bis - Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato1. Dopo l’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-ter - Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento |
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Art. 3-quater - Art. 3-quinquies Omissis
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Art. 3-sexies - Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo |
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Art. 4. |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 5-bis - Fondo per i ristori educativi1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ |
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Art. 5-quater - Omissis
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Art. 5-quinquies - Clausola di salvaguardia |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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