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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 26/11/2021, n. 172
D.L. 26/11/2021, n. 172
D.L. 26/11/2021, n. 172
D.L. 26/11/2021, n. 172
In vigore dal 27/11/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 21/01/2022, n. 3 (Legge di conversione) in vigore dal 26/01/2022.
- D.L. 30/12/2021, n. 229
- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi |
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Capo I - Obblighi vaccinali |
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Art. 1. - Obblighi vaccinali1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente: «Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»; b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 2-bis. - Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni1. L’assenza dal lav |
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Capo II - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 |
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Art. 3. - Durata delle certificazioni verdi COVID-191. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: |
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Art. 4. - Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-191. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso; b) all'articolo 9-bis, comma 1: 1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono soppresse; |
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Art. 5. - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dopo le parole «per |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie1. N2 2. Nelle more della modi |
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Capo III - Controlli e campagne di informazione |
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Art. 7. - Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-191. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza |
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Art. 8. - Campagne di informazione1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio |
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Art. 9. - Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica |
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Art. 9-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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