N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dalla legge di conversione; dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23/07/2021, n. 105 (L. 16/09/2021, n. 126); dall'art. 16, comma 1, del D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11); dall'art. 1, comma 28-quater, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15) e, successivamente, abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79), così recitava:

"3. Fino al 31 dicembre 2022, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)."

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