Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; modificato dall’art. 19, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

“Art. 19-ter - Contributi a fondo perduto

1. I contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), sono concessi a sollievo degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria in relazione alle seguenti operazioni di smobilizzo di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici:

a) cessione all’istituto finanziatore convenzionato del credito pro soluto, anche nell’ambito di operazioni di factoring;

b) anticipazione dell’intero credito da parte dell’istituto finanziatore convenzionato, senza cessione dello stesso, con mandato irrevocabile all’incasso all’istituto finanziatore convenzionato.

2. Per oneri a carico dell’impresa beneficiaria si intende la differenza tra il valore nominale del credito oggetto dello smobilizzo e l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo, derivante dall’applicazione dello scarto convenuto, di interessi, di commissioni e di ogni altra spesa accessoria.

3. Nel caso dell’anticipazione di cui al comma 1, lettera b), l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di smobilizzo non può essere di misura inferiore al 70% dell’ammontare del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice; tale anticipazione non può avere scadenza anteriore alla data prevista di pagamento del credito da parte della pubblica amministrazione locale e regionale ovvero, nel caso di certificazione emessa senza data prevista di pagamento, avere durata inferiore a 12 mesi. Gli oneri a carico dell’impresa beneficiaria sono trattenuti da parte dell’istituto finanziatore convenzionato in via anticipata all’atto dell’accredito delle somme anticipate.

4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 i contributi di cui al presente articolo sono concessi a copertura del 100% degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria.

5. L’importo del contributo concesso all’impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, dalla data di accreditamento dell’importo accordato all’impresa in esito all’operazione di smobilizzo alla data prevista di pagamento da parte della pubblica amministrazione locale e regionale, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.

6. Qualora la certificazione del credito sia emessa senza data prevista di pagamento, l’importo del contributo concesso all’impresa beneficiaria non può in ogni caso essere superiore all’ammontare dell’interesse semplice calcolato sul valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, con riferimento ai 12 mesi successivi alla data di accreditamento dell’importo accordato in esito all’operazione di smobilizzo, applicando il tasso di riferimento vigente alla predetta data di accreditamento, maggiorato di otto punti percentuali.”

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