Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; modificato dall’art. 12, comma 1, del D. Pres. R. 08/08/2014, n. 0167/Pres.; dall’art. 18, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

“Art. 19-bis - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi concessi a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA le PMI aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che non rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento dell’Unione europea di cui all’articolo 19-septies, comma 1, elencati nell’allegato C;

2. Non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

2-bis. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 19-quater le imprese nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.”

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