Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

“Art. 19-sexies - Deliberazione dell’intervento da parte del Comitato di gestione

1. Gli incentivi di cui al presente titolo sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le istanze di concessione sono istruite dalla Segreteria Fondo per lo sviluppo secondo l’ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione, completata l’istruttoria, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di concessione del contributo di cui all’articolo 19-ter e di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater.

3. Il Comitato di gestione concede il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19-ter ed eventualmente delibera l’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater.

4. Se ritiene di non poter deliberare sulle istanze senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della Segreteria Fondo per lo sviluppo che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo propone al Comitato di gestione l’adozione degli atti di sua competenza in materia di concessione del contributo di cui all’articolo 19-ter e di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater.

5. Il Comitato di gestione adotta la concessione del contributo di cui all’articolo 19-ter e la deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di concessione presso la Segreteria Fondo per lo sviluppo. Entro il medesimo termine è effettuato il pagamento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19-ter.

6. Nel caso in cui la richiesta di concessione sia valutata inammissibile, complessivamente o con riferimento soltanto al finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater, prima della formale adozione del pertinente provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della Segreteria Fondo per lo sviluppo comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento, complessivo o con solo riferimento al finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater, dell’istanza. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.”

Dalla redazione