Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; modificato dall’art. 20, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

“Art. 19-quater - Finanziamenti agevolati complementari

1. A complemento dei contributi di cui all’articolo 19-ter, possono essere concessi alle imprese beneficiarie i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e).

2. Salvo quanto previsto al comma 3, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno ammontare massimo pari all’importo degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria di cui all’articolo 19-ter, comma 2, diminuito dell’importo del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19-ter, comma 1.

3. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo hanno durata compresa tra tre e cinque anni e un ammontare minimo di 10 mila euro. L’importo massimo dei finanziamenti agevolati in essere a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA a favore del medesimo beneficiario è pari a 300 mila euro.

4. Per ogni concessione di finanziamento agevolato deliberata dal Comitato di gestione, l’istituto finanziatore convenzionato è tenuto a stipulare un contratto di finanziamento con l’impresa beneficiaria e ad erogare l’importo dello stesso in conformità a quanto previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i-quater). L’istituto finanziatore convenzionato assume il rischio delle perdite sul finanziamento agevolato con le modalità fissate nelle convenzioni, in misura comunque non inferiore al venti per cento del loro totale.

5. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono concessi “ai tassi stabiliti con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2.”

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