Articolo modificato dall’art. 11, comma 1 del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

Art. 20 - Tipologia delle garanzie

1. Le garanzie agevolate sono prestate a favore delle Banche convenzionate e nell’interesse dei soggetti beneficiari finali di cui all’articolo 21, nella forma di cogaranzia, congiuntamente ai Cogaranti, sulle seguenti operazioni:

a) finanziamenti a medio e lungo termine, compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, per la realizzazione di investimenti aziendali presso unità operative situate sul territorio regionale;

b) prestiti partecipativi e altri finanziamenti a medio e lungo termine diretti a favorire processi di capitalizzazione aziendale;

c) operazioni di consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine;

d) altre operazioni di finanziamento, diverse da quelle elencate alle lettere a), b) e c), dirette a sostenere l’attività economica dell’impresa beneficiaria finale, incluse le operazioni finalizzate al riscadenzamento, alla sospensione temporanea ed all’allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di esposizioni finanziarie.

2. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono finalizzate al sostegno, sviluppo, rafforzamento o consolidamento dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria finale presso unità operative situate sul territorio regionale. L’impresa beneficiaria finale relaziona periodicamente al Comitato di gestione in ordine allo svolgimento di tale attività economica.

3. Le operazioni di consolidamento e rimodulazione di esposizioni finanziarie di cui al comma 1, lettere c) e d) non riguardano crediti con posizioni scadute.

4. Le operazioni di cui al comma 1 sono perfezionate dalla Banca convenzionata mediante un contratto di finanziamento successivamente alla presentazione della domanda di cui all’articolo 22, comma 1, ad un tasso di interesse corrispondente a quello definito nelle convenzioni in essere tra Banca convenzionata e Cogarante.

5. La concessione della garanzia agevolata non è condizionata al versamento di commissioni o corrispettivi a favore della Sezione per le garanzie, salvo diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale in relazione all’andamento della situazione economica e del mercato del credito.

6. Le garanzie agevolate non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati di cui al titolo II.

7. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concesse garanzie agevolate su operazioni destinate a finanziare all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.”

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