Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, del D. Pres. R. 25/03/2014, n. 052/Pres.; modificato dall’art. 21, comma 1, del D. Pres. R. 07/09/2016, n. 0169/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. R. 04/06/2021, n. 097/Pres., così recitava:

“Art. 19-quinquies - Presentazione dell’istanza di concessione

1. L’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 19-ter è presentata al Comitato di gestione dall’impresa richiedente per il tramite dell’istituto finanziatore convenzionato, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione. Il valore nominale complessivo minimo dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici oggetto delle operazioni di smobilizzo in relazione alle quali è presentata la singola istanza deve essere almeno pari a euro 5.000.

2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata da:

a) copia della documentazione relativa alla certificazione del credito;

b) copia della documentazione relativa all’effettuazione dell’operazione di smobilizzo, con evidenza del valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, dell’importo accreditato all’impresa beneficiaria e degli oneri a carico dell’impresa beneficiaria di cui all’articolo 19-ter, comma 2;

c) dichiarazione dell’istituto finanziatore convenzionato attestante che l’operazione di smobilizzo è stata regolarmente effettuata.

2-bis. La domanda per l’attivazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater mediante l’utilizzo di provvista a valere sulla Sezione smobilizzo crediti PA è presentata dall’impresa all’istituto finanziatore convenzionato con le modalità stabilite nella convenzione per l’attuazione degli incentivi di cui al presente capo.

3. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda di cui al comma 2-bis in conformità alle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria e di intermediazione finanziaria, l’istituto finanziatore convenzionato trasmette l’istanza di deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui all’articolo 19-quater, sottoscritta dall’impresa richiedente, unitamente all’istanza per la concessione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, al Comitato di gestione per il tramite della Segreteria Fondo per lo sviluppo, con le modalità ed i termini stabiliti nella convenzione di cui al comma 2-bis, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e pubblicato sul sito internet della Regione.

4. L’istanza per la deliberazione dell’intervento di finanziamento agevolato complementare di cui al comma 3 è sempre corredata dalla copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti della quota ad essi spettante dell’ammontare dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con riferimento alla somministrazione, fornitura, appalto o prestazione professionale in virtù della cui esecuzione è sorto il credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice oggetto di anticipazione. Nel caso in cui l’importo accreditato all’impresa beneficiaria in esito all’operazione di anticipazione sia inferiore al valore nominale del credito nei confronti della pubblica amministrazione debitrice, il rapporto tra l’importo del pagamento corrisposto e la somma complessivamente spettante a ciascuno dei subappaltatori o dei cottimisti deve essere pari almeno al rapporto tra l’importo accreditato ed il predetto valore nominale.”

Dalla redazione