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L. R. Piemonte 10/02/2009, n. 4

Gestione e promozione economica delle foreste.
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Capo I - Principi, finalità e definizioni
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Art. 1 - Principi

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dagli articoli 6 e 8 dello Statuto, considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.

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Art. 2 - Finalità

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:

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Art. 3 - Bosco e foresta

N2

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione. N56

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Art. 3-bis - Alberi monumentali

N34

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall'articolo 7, comma 1 della legg

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Art. 4 - Arboricoltura da legno

1. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa,

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Art. 5 - Vivaistica forestale

1. Per vivaistica forestale si intendono le seguenti attività: la raccolta a scopo di produzione vivaistica, la produzione, la cessione a qualsiasi ti

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Art. 6 - Interventi selvicolturali e tagli colturali

1. Sono definite interventi selvicolturali le operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali l'uso del suolo è forestal

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Art. 7 - Viabilità forestale e silvo-pastorale

N43

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è definit

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Capo II - Pianificazione e programmazione in campo forestale
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Art. 8 - Programmazione e pianificazione forestale

N44

1. La programmazione forestale è sviluppata in coerenza con la Strategia forestale europea e nazionale in conformità al decreto legislativo n. 34/2018, declinandola secondo le finalità di cui all'articolo 2. La pianificazione è rivolta pr

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Art. 9 - Programma forestale regionale

N45

1. Il PFR rappresenta il quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 e in armonia con la legislazione nazionale e dell'Unione europea nonch�

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Art. 10 - Piano forestale d'indirizzo territoriale

N7

1. Il PFIT, come definito all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 34/2018, è redatto, per ciascuna area forest

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Art. 11 - Piano di gestione forestale e strumento equivalente

N46

1. Il PGF e lo strumento equivalente di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 34/2018 nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei p

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Art. 12 - Pianificazione silvo-pastorale nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000

N53

1. La gestione delle superfici silvo-pastorali nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiv

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Capo III - Gestione
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Sezione I - Disciplina e realizzazione degli interventi selvicolturali
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Art. 13 - Regolamento forestale

1. Il regolamento forestale costituisce norma di riferimento in materia forestale e in particolare:

a) definisce gli interventi selvicolturali di cui all'articolo 6 e stabilisce le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

b) stabilisce le modalità di gestione dei boschi in situazioni speciali, comprendenti le foreste di protezione, i boschi localizzati lungo i corpi idrici o interessati da reti tecnologiche, i rimboschimenti, i boschi da seme;

c) stabilisce le modalità e le procedure di gestione dei boschi situ

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Art. 14 - Procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali, nei casi stabiliti dal regolamento forestale in considerazione della loro natura ed entità, è so

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Art. 15 - Sportelli forestali

1. Presso gli uffici regionali territoriali competenti in materia forestale sono costituiti gli sportelli forestali, al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo

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Sezione II - Patrimonio silvo-pastorale regionale
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Art. 16 - Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito dai terreni forestali e pastorali, e dalle infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale.

2. Il patrimonio silvo-pastorale regionale, condotto secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, è utilizzato per finalità di:

a) promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;

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Sezione III - Promozione della gestione attiva
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Art. 17 - Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

1. In coerenza con i principi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

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Art. 18 - Forme di gestione forestale associata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata e organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione favorisce e incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, anche basate su contratti legittimamente previsti dalla normativa vigente, che assicurano la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico

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Capo IV - Tutela del territorio e degli ecosistemi forestali
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Sezione I - Tutela delle superfici forestali dalle trasformazioni
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Art. 19 - Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso

1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018. N35

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

2-bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. N38

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Sezione II - Tutela degli ecosistemi forestali
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Art. 20 - Divieti e deroghe

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avvi

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Art. 21 - Difesa dalle avversità

1. La Regione sostiene la prevenzione e la difesa fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema forestale, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo, monitorando lo stato fitosanitario dei

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Sezione III - Tutela del patrimonio genetico delle specie arboree e arbustive autoctone e produzione vivaistica forestale
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Art. 22 - Tutela della biodiversità

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (At

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Art. 23 - Attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

1. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della competente commissione consiliare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto, un regolamento attuativo per il recepimento della direttiva 99/105/CE.

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Art. 24 - Centri regionali per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e per la castanicoltura

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono istituiti il centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale e il centro regionale per la castanicoltura.

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Capo V - Promozione e sviluppo
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Sezione I - Iniziative di sviluppo economico
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Art. 25 - Azioni di sviluppo dei prodotti forestali

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio forestale. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:

a) al miglioramento del patrimonio boschivo con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;

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Art. 26 - Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali

N18

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Art. 27 - Fondo regionale di sviluppo forestale

1. Allo scopo di finanziare gli interventi di promozione previsti dalla presente legge e sostenuti dalla Regione, dalle autonomie locali e da soggetti

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Sezione II - Iniziative di ricerca, sperimentazione, divulgazione
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Art. 28 - Attività di ricerca e sperimentazione

1. La Regione sostiene le attività di ricerca e sperimentazione in materia di sviluppo forestale.

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Art. 29 - Attività di divulgazione e informazione

1. Al fine di accrescere la coscienza dei cittadini sul valore economico, ambientale, sociale e culturale del patrimonio forestale e pastorale, sulla g

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Sezione III - Iniziative a favore della qualificazione degli operatori, delle imprese e del mercato
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Art. 30 - Formazione professionale e aggiornamento tecnico

1. La Regione promuove la formazione professionale in campo forestale sostenendo, in particolare, i corsi di formazione per gli addetti delle imprese i

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Art. 31 - Albo delle imprese forestali del Piemonte

1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 34/2018, è istituito l'albo delle imprese forestali del Piemonte. N60

2.

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Art. 32 - Certificazione forestale

1. La Regione promuove l'introduzione di strumenti di certificazione della gestione forestale sostenibile, favorisce l'adozione di sistemi di certifica

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Capo VI - Organismi e strumenti di attuazione
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Art. 33 - Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno.

2. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno:

a) è organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche;

b) assolve ai compiti del comitato regionale per il pioppo, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2002, in attuazione della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 (Adesione

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Art. 34 - Sistema informativo forestale regionale

1. Al fine di coordinare e monitorare le attività connesse alla pianificazione e alla gestione forestale, rendere efficace e omogenea a livello region

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Capo VII - Vigilanza e sanzioni
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Art. 35 - Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge e al regolamento forestale, sono esercitate:

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Art. 36 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;

b) da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di euro 100,00, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;

c) da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;

d) nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20

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Capo VIII - Norme finali
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Sezione I - Modifiche e deroghe a leggi regionali
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Art. 37 - Modifiche agli articoli 1 e 11 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. n. 45/1989, è sostituita dalla seguen

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Art. 38 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge reg

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Art. 39 - Modifica all'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

N24

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Art. 39-bis - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70

N25

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Art. 40 - Deroghe

N26

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Sezione II - Norme sospensive e valutative
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Art. 41 - Notifica all'Unione europea

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87

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Art. 42 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della legge in materia forestale, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti in merito alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

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Sezione III - Norme transitorie, abrogative, finanziarie e finali
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Art. 43 - Norma transitoria

1. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano alle domande presentate dopo la pubblicazione del provve

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Art. 44 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera a) del quinto comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50;

b) l'

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Art. 45 - Utilizzo dei proventi

1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36

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Art. 46 - Norma finanziaria

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14161, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2010-2011, stimati in 40 milioni

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Art. 47 - Norme finali

1. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), trovano applicazione dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento forestale. N27

1-bis. La sanzione di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), trova applicazione dal 1° sette

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 25/10/2016, n. 19.

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