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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 22/02/2022, n. 1/R.
D. P.G.R. Piemonte 22/02/2022, n. 1/R.
D. P.G.R. Piemonte 22/02/2022, n. 1/R.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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CAPO I - Oggetto e ambito di applicazione |
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e di quanto disciplinato all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali |
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CAPO II - Soggetti |
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Art. 2 - Organismo ufficiale e Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale1. L'Organismo ufficiale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 386/2003, è la struttura della Regione Piemonte competente in materia di foreste. 2. Il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità vegetale forestale (di seguito denominato Centro), istituito ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 4/2009, è costituito dalle strutture regionali competenti in materia di programmazione e gestione dei vivai forestali regionali. 3. L'Organismo ufficiale e il Centro attuano le disposizioni del D.Lgs. 386/2003 per le specie elencate nell'Allegato 1, sezione a) del presente regolamento e svolgono entrambi le seguenti attività: a) redazione e attuazione di programmi e progetti di tutela e conservazione in-situ ed ex-situ delle risorse genetiche e della biodiversità vegetale forestale e dei servizi ecosistemici ad essi collegati, anche promuovendo l'attivazione di pagamenti per servizi ecosistemici (PSE), come previsto dall'articolo 7, comma 8 de |
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Art. 3 - Struttura regionale fitosanitaria1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria svolge le seguenti attività: a) aggiornamento del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) aventi sede legale in Piemonte e che introducono o sp |
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Art. 4 - Vivai forestali regionali1. I vivai forestali regionali sono strutture operative, gestite in amministrazione diretta dalle strutture regionali competenti, che svolgono le seguenti attività: a) produzione di MFM di origine certificata ai sensi del D.Lgs. 386/2003 per i seguenti fini: |
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CAPO III - Registro regionale dei materiali di base |
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Art. 5 - Registro e banca dati regionale dei materiali di base1. Il Registro regionale dei materiali di base (di seguito Registro), redatto secondo il formato standard previsto dal regolamento (CE) 1597/2002, contiene l'elenco dei MB classificati dalla Regione, raggruppati in base alle categorie ("Identificati alla Fonte", "Selezionati", "Qualificati", "Controllati") indicate nell'allegato al medesimo regolamento. Ciascun MB è identificato con il codice descritto nell'Allegato 2 - sezione a). 2. Fanno par |
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Art. 6 - Procedure per l'ammissione nel registro regionale dei materiali di base e per il suo aggiornamento1. I procedimenti per l'ammissione alle categorie dei MB, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 386/2003 e di cui al regolamento (CE) 1597/2002, e per l'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5 sono avviati su iniziativa del Centro di cui all'articolo 2 oppure su richiesta: a) del Centro Nazionale Biodiversità Carabinieri di Peri; b) dei soggetti in possesso di licenza alla produzione e vendita di MFM; |
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Art. 7 - Gestione e conservazione dei materiali di base1. Per la gestione dei materiali MB iscritti al Registro di cui all'articolo 5, localizzati all'interno dei popolamenti forestali, si applica quanto previsto all'articolo 35 del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione econom |
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CAPO IV - Materiali forestali di moltiplicazione |
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Art. 8 - Licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione1. L'avvio dell'attività di produzione e commercializzazione di MFM nel territorio della Regione Piemonte è subordinata all'iscrizione nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e all'autorizzazione regionale al rilascio di passaporti per le piante, |
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Art. 9 - Procedure per la raccolta dei materiali di moltiplicazione da fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme e per il rilascio dei certificati principali di identità1. Nel territorio piemontese la raccolta di MFM delle specie di cui all'Allegato 1, sezione A, da utilizzare a fini forestali è ammessa solo nelle aree incluse nel Registro di cui all'articolo 5. 2. La raccolta di MFM è effettuata da: a) il Centro regionale per lo studio e la tutela della biodiversità della Regione Piemonte; b) il Centro nazionale biodiversità Carabinieri di Peri ed enti pubblici |
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Art. 10 - Procedure per il rilascio dei certificati principali d'identità clonale1. Entro il 31 agosto di ogni anno le ditte che producono materiale forestale clonale effettuano apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia forestale, nella quale sono specificati i cloni da certificare, la superficie destinata alla l |
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Art. 11 - Identificazione dei materiali forestali di moltiplicazione1. I MFM vengono identificati tramite il certificato principale d'identità di cui all'Allegato 4 (modelli 4A, 4B, 4C), in cui sono contenute almeno le seguenti informazioni: a) codice del certificato, con riferimento alle codifiche di cui all'Allegato 2 sezione b, per i MFM certificati in Piemonte; |
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Art. 12 - Conservazione e movimentazione dei materiali forestali di moltiplicazione1. I MFM delle specie di cui all'Allegato 1, sezione A, durante tutte le fasi di produzione, sono mantenuti separati e identificati con i seguenti elementi: a) codice del certificato principale di identi |
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Art. 13 - Trasporto in altri Stati membri dell'UE o in Paesi terzi1. Ai sensi del regolamento CE n. 1598/2002, nel caso di trasporto dei MFM dalla Regione Piemonte ad un altro Stato membro dell'Unione europea, la struttura regionale competente in materia forestale, anche tramite la struttura competente del MIPAAF, comunica le informazioni contenute nel documento informativo all'organismo ufficiale dello Stat |
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Art. 14 - Cessione del materiale forestale di moltiplicazione dei vivai forestali regionali1. Il MFM prodotto dai vivai forestali regionali di cui all'articolo 4 viene ceduto a titolo oneroso sulla base di apposito prezzario e secondo le modalità di assegnazione stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale. 2. Il MFM può essere ceduto a titolo gratuito a en |
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Art. 15 - Adempimenti dei vivaisti1. I vivaisti e i fornitori di sementi o altri MFM: a) tengono, su supporto digitale o cartaceo, un Registro di carico e scarico per ogni centro produttivo, nel quale sono annotate cronologicamente ed analiticamente l'entrata e l'uscita di tutti i lotti di MFM movimentati; |
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CAPO V - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 16 - Vigilanza e sanzioni1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 386/2003 sono esercitate dai sogget |
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CAPO VI - Norme transitorie e finali |
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Art. 17 - Norme transitorie1. Le licenze per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, di cui all'articolo 8, rilasciate prima dell'entrat |
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Art. 18 - Norme finali1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente della struttura competente in materia forestale approva con propria determinazione la modulistica e le specifiche tecniche di dettaglio relative a: a) il registro regionale dei produttori di materiali forestali; b) le licenze per la produzione e commercializzazione di MFM; |
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