D. P.G.R. Piemonte 04/08/2023, n. 6/R | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.G.R. Piemonte 04/08/2023, n. 6/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R.".
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’

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Art. 1. - (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento esclusivamente ai fini del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni, del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di

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Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, lettera a) della l.r. 4/2009: gli insediamenti rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono

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Art. 3. - (Procedure di perimetrazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino)

1. Le superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali di cui agli articoli 5, comma 2, lettera a) del d.lgs. 34/2018 e 3, comma 3-bis, lettera d) della l.r. 4/2009, sono individuate e perimetrate dal piano paesaggistico regionale (PPR), fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi.

2. Le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni di cui al presente regolamento possono essere individuate e perimetrate anche nell’ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell’

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Art. 4. - (Procedure di accertamento)

1. Gli interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici perimetrate ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2, e 3 sono subordinati alla presentazione alla Regione, per il tramite del SUAP ove necessario, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione di cui all’allegato B. Dalla data di presentazione della SCIA, gli interventi possono essere iniziati. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente regolamento, l’amministrazione competente, ove non sia possibile conformare il progetto intrapreso, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzio

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Art. 5. - (Esclusioni)

1. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali di cui al presente regolamento, le seguenti aree:

a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale, inclusi nei siti della rete Natura 2000 o ricadenti in are

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Art. 6. - (Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2/R (Attuazione dell’

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Art. 7. - (Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bolle

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Allegato A - Criteri per l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali e di restauro delle preesistenti edificazioni (artt. 3 e 4)

(Artt. 3 e 4)

 

1. Premessa

1.1. Il presente allegato fornisce i criteri per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e d), della l.r. 4/2009 preordinati alle procedure di perimetrazione e accertamento di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

 

2. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età

2.1. Rientrano in tale tipologia i manufatti e i nuclei rurali di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di uno o più edifi

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Allegato B - Documentazione e prescrizioni per la procedura di perimetrazione e di accertamento (artt. 3 e 4)

(Artt. 3 e 4)

 

1. Premessa

Il presente allegato individua la documentazione e stabilisce le prescrizioni da rispettare per la procedura di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il ripristino delle attività agricole e pastorali e il restauro delle preesistenti edificazioni nelle superfici riconosciute meritevoli di tutela dal PPR, dallo strumento urbanistico adeguato al PPR o dagli specifici accordi di collaborazione di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, ovvero già inserite nel registro di cui all’articolo 3, comma 5, sia subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, accompagnata da idonea documentazione definita nel presente allegato e di seguito indicata, nonché da una dichiarazione di conformità dell’intervento con i contenuti definiti da tali strumenti.

Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che, anche in assenza degli strumenti o delle individuazioni di cui al paragrafo precedente, possano essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali le superfici di estensione non superiore ai tre ettari, nonché meritevoli di recupero e restauro le edificazioni preesistenti, come definite dal presente regolamento, previo accertamento da parte delle strutture competenti in materia forestale e paesaggistica, sulla base dei criteri di individuazione di cui all’allegato A e sulla base dell’istanza relativa all’intervento di ripristino/recupero corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato.

 

2. Documentazione da presentare ai fini della procedura di perimetrazione e di accertamento di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, comma 2

2.1. Al fine della definizione della procedura di perimetrazione delle superfici di cui all’articolo 3, nonché dell’accertamento delle superfici oggetto di abbandono non perimetrate di cui all’articolo 4 comma 2, costituisce riferimento la seguente documentazione:

a) relazione contenente la descrizione dei popolamenti forestali coinvolti, degli interventi previsti e delle colture o delle attività pastorali che si intendono ripristinare, ovvero analoghe informazioni

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Allegato C - Disposizioni procedurali (artt. 3 e 4)

(Artt. 3 e 4)

 

1. Premessa

Il presente allegato stabilisce le procedure di perimetrazione e di accertamento di cui agli articoli 3 e 4.

 

2. Perimetrazioni all’interno del PPR

2.1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all’articolo 3, comma 1, possono essere individuate e perimetrate dal PPR, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi. Le modifiche e variazioni al PPR seguono le indicazioni di cui all’articolo 19 del Regolamento 4/R/2019, in conformità con le disposizioni contenute negli articoli 143 e 145 del d.lgs. 42/2004.

 

3. Perimetrazioni in sede di adeguamento del PRG al PPR

3.1. Nell’ambito delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR ai sensi dell’

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