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D. P.G.R. Piemonte 23/01/2017, n. 2/R.

Regolamento regionale recante:”Attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).”.
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Art. 1. - (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 3 ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4R (Gestione e promozione economica delle foreste), individua le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento.

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Art. 2. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009R: gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono soggetti a fenomeni di invasione arborea e arbustiva, come identificati nell’allegato A, paragrafo A;

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Art. 3. - (Perimetrazioni comunali)

1. I comuni o le loro forme associative, anche su istanza di parte, provvedono alla perimetrazione delle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009R, come definite nell’articolo 2, sulla base di studi

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Art. 4. - (Regime transitorio)

1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 3, su istanza trasmessa dal comune interessato in merito a interventi puntuali, le s trutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica rilasciano parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 3 bis, lettere a), c) e d) della l.r. 4/2009

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Allegato A - Individuazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009.

(Art. 2)


Premessa

Il presente allegato fornisce indicazioni tecniche per individuare le fattispecie non considerate bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettere a), b), c) e d), della l.r. n. 4/2009R preordinate alle perimetrazioni di cui all’articolo 3 (Perimetrazioni comunali) del presente regolamento e, nelle more dell’approvazione delle suddette perimetrazioni, per le richieste dei pareri di cui all’articolo 4 (Regime transitorio).


A. Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età

1. Rientrano in tale tipologia gli insediamenti edilizi di montagna, collina e pianura caratterizzati dalla presenza di più manufatti anche in condizioni di degrado strutturale e abbandono dei coltivi e dei prati- pascolo con conseguente espansione e ricolonizzazione dei terreni e dei nuclei disabitati da parte della vegetazione spontanea, a condizione che sia previsto il loro recupero in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a), quali:

a) i nuclei riconosciuti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell’articolo 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56R (Tutela e uso del suolo);

b) i nuclei individuati dal Piano paesaggistico regionale (Ppr) tra le componenti del “Patrimonio rurale storico” di cui articolo 25 delle NdA i quali “Sistemi di testimonianza storica del territorio rurale” e “i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali” e individuati tra le morfologie insediative di cui all’articolo 40 delle NdA quali “Insediamenti rurali”.

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Allegato B - Modalità per la perimetrazione comunale delle porzioni di territorio di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della l.r. n. 4/2009

(Art. 3)


A. Documentazione da presentare ai fini della perimetrazione di cui all’articolo 3 per i “Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”.

1. Le perimetrazioni in oggetto sono rappresentate in scala non superiore a 1:2000, o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale.

2. Al fine della definizione delle suddette perimetrazioni deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dei “nuclei edificati” per i quali si prevede il recupero edilizio o la ristrutturazione e indicazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico (cfr. Ppr, Tavola P2 “Beni paesaggistici” e Tavola P4 “Componenti paesaggistiche”), urbanistico, etc.;

b) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

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Allegato C - Presentazione delle richieste di parere in regime transitorio

(Art. 4)


A. Documentazione da presentare ai fini del parere regionale in regime transitorio di cui all’articolo 4 per interventi di recupero o ristrutturazione da eseguire nei “Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”.

1. Al fine della espressione dei pareri regionali di cui all’articolo 4 deve essere presentata la seguente documentazione:

a) individuazione cartografica dei “nuclei edificati” di cui all’articolo 3, comma 3 bis, lettera a) della l.r. 4/2009R per i quali si prevede il recupero edilizio e la ristrutturazione e indicazione degli strumenti di tutela insistenti su tali aree a carattere paesaggistico, urbanistico etc., rappresentate in scala non superiore a 1:2000 o comunque corrispondente alla pianificazione urbanistica locale;

b) estratti delle tavole dello strumento urbanistico vigente, indicazioni sugli ambiti normativi e relative norme di attuazione;

c) planimetrie di rilievo dei nuclei edificati e della vegetazione esistente redatta con riferimento alla c

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