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Deliberaz. G.R. Piemonte 06/02/2017, n. 23-4637

L.R. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 26/03/2021, n. 4-3018
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Testo del provvedimento

Premesso che:

il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267R (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ha istituito il “vincolo per scopi idrogeologici” a tutela dei boschi e dei terreni “che, per effetto di forme di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” e il “vincolo per altri scopi” a favore dei “boschi che, per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali” e dei boschi utili “per ragioni di difesa militare”;

la legge 29 giugno 1939, n. 1497R (Protezione delle bellezze naturali) ha disposto l’apposizione del “vincolo paesaggistico” su bellezze naturali, su complessi di beni immobili con valore estetico e su bellezze panoramiche, vincolo applicato anche a terreni coperti da boschi;

con la legge 8 agosto 1985, n. 431R (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), cosiddetta legge Galasso, il vincolo paesaggistico è stato esteso alla totalità dei boschi italiani, permettendo comunque l’esecuzione, senza autorizzazione paesaggistica, del “taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ha precisato la natura degli interventi colturali ammissibili nei boschi senza autorizzazione paesaggistica e ha imposto l’obbligo dell’esecuzione di interventi compensativi per la trasformazione del bosco. Tale norma ha disposto che l’autorizzazione alla trasformazione del bosco possa essere rilasciata “in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale”. Il

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Allegato 1 - LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e criteri e modalità per la compensazione

N20


1. Inquadramento

Il presente provvedimento si applica alle compensazioni forestali di cui all’articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco, fatte salve le compensazioni derivanti dalle discipline a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco, di seguito “richiedente”, la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);

- l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro.

La compensazione non è dovuta nei casi previsti dall’art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009.


2. Autorizzazioni

In attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:

a. l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;

b. l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

c. la valutazione d’incidenza N1, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;

d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;

2. di impegnarsi a versare il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;

3. di impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

La trasformazione del bosco non è possibile in caso di:

- diniego o assenza dell’autorizzazione paesaggistica ed, ove previsto, idrogeologica;

- valutazione d’incidenza negativa o assente, per interventi nei siti della rete Natura 2000;

- diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;

- mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro.

Con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di foreste sono definiti le modalità ed i contenuti della dichiarazione d’atto notorio, nonché le istruzioni per il pagamento di cauzioni e compensazioni tramite PiemontePAY.


3. Compensazione della superficie forestale trasformata

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