Articolo abrogato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 29/10/2015, n. 23, così recitava:

“Art. 26 - Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali

1. Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 nell'ambito dei piani di sviluppo socioeconomico di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

2. Per la definizione delle priorità di cui al comma 1, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.

3. I programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino

14/10/2024