N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 29/10/2015, n. 23, così recitava:

“Art. 26 - Iniziative di sviluppo territoriali e provinciali

1. Le comunità montane, d'intesa con i comuni interessati, definiscono le scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 25 nell'ambito dei piani di sviluppo socioeconomico di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

2. Per la definizione delle priorità di cui al comma 1, oltre che per coordinare gli altri interventi programmati sul proprio territorio, le province predispongono un programma provinciale di sviluppo per il settore forestale, individuando anche, di concerto con le comunità montane, le infrastrutture e gli interventi che superano i confini della singola comunità.

3. I programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale hanno validità triennale e sono elaborati in conformità alle indicazioni metodologiche definite dalla Giunta regionale.

Dalla redazione