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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: modifiche in tema di compenso per SIA
CORRETTIVO CODICE APPALTI EQUO COMPENSO - Il D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209, in vigore dal 31/12/2024, ha apportato modifiche, tra l'altro, all'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, anche con particolare riferimento ai corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.
In particolare, viene modificato l’art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 e aggiunti i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater al citato art. 41.
Il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull’equo compenso, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui alla lett. b) dell’art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 (i.e. i contratti relativi all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
- per il 65% dell’importo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
- il 35% dell’importo può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. Inoltre, la stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’art. 2-bis dell’allegato I.13 (anch’esso modificato) e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.
Il comma 15-ter, richiama le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale; mentre il comma 15-quater dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi della lett. b), dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (con affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro) i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Inoltre, viene modificato l'art. 8, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, il quale ora prevede che la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, del D. Leg.vo 36/2023 medesimo.
Sul tema, si veda Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura.