Condono edilizio, valutazione compatibilità paesaggistica della Soprintendenza | Bollettino di Legislazione Tecnica
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02/01/2025

Condono edilizio, valutazione compatibilità paesaggistica della Soprintendenza

In tema di condono edilizio, il parere di compatibilità paesaggistica postuma deve riferirsi alle opere così come si presentano al momento della valutazione della Soprintendenza e non può riferirsi a profili urbanistico-edilizi che potrebbero impedire il condono.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato un'istanza di autorizzazione paesaggistica per la definizione della pratica di condono edilizio di un immobile residenziale. La Soprintendenza esprimeva parere contrario, evidenziando motivi ostativi alla richiesta di sanatoria in quanto l’immobile era stato oggetto di interventi successivi alla richiesta di condono (realizzazione di una scala a chiocciola esterna e modifiche prospettiche con incremento di superfici e volumi dei vari piani).
Secondo il ricorrente, la Soprintendenza, anziché valutare i profili paesaggistici delle opere oggetto della domanda, si sarebbe "appropriata delle prerogative comunali", esprimendo valutazioni urbanistico-edilizie sulla difformità tra lo stato attuale dell’edificio e quello rappresentato nelle istanze di condono.

In proposito TAR Campania-Salerno 11/12/2024, n. 2432 ha spiegato che per il condono delle opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, il potere consultivo di cui all'art. 32 della L. 47/1985 ha ad oggetto non un immobile ancora da realizzare, per come fisiologicamente previsto dall'art. 146 del D. Leg.vo 42/2004, ma un'opera edilizia preesistente realizzata sine titulo, della quale la Soprintendenza è tenuta a valutare la compatibilità paesaggistica.
La valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico "paesaggio", presuppone l'attuazione di un'istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all'amministrazione nel momento dell'esercizio del potere.
Nel caso specifico, il parere reso dalla Soprintendenza non si esprimeva sulla compatibilità paesaggistica dell’immobile abusivamente modificato, ma si soffermava su considerazioni attinenti ai profili urbanistico-edilizi che, ad avviso della Soprintendenza stessa, avrebbero impedito il condono delle opere.
Sotto questi profili, è pacifico in giurisprudenza che la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi al pari degli ulteriori interventi realizzati sugli stessi. Gli immobili condonati, pertanto, non possono costituire la base per successivi ampliamenti o ristrutturazioni. D'altra parte, vi è anche la necessità di preservare lo stato originario delle opere oggetto di condono, per consentire all'amministrazione di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, oltre che per valutare l'effettiva natura e portata dell'intervento da condonare.
In altri termini il condono richiede che non venga mutato lo stato dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive, ciò facendo venire meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono.

Tuttavia, la valutazione in ordine a tali mutamenti dell’opera originaria spetta all’amministrazione comunale che, investita del potere di sorveglianza, è competente all’istruttoria della domanda di condono sotto il profilo urbanistico-edilizio, acquisendo ogni elemento utile per accertare l’eventuale modificazione apportata alle opere edilizie dopo la presentazione della domanda di condono.
La Sovrintendenza, da parte sua, deve valutare la compatibilità con i vincoli paesaggistici delle opere abusive così come attualmente esistenti, al fine di esprimere il parere vincolante al riguardo.
L'atto contestato invece nn conteneva tali valutazioni, soffermandosi esclusivamente sulle suddette questioni di procedibilità della domanda di condono, riservate alla competenza comunale. Per tali motivi il TAR ha accolto il ricorso, annullando il parere impugnato.

Dalla redazione