D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in p

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Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 3 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sosti

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Art. 11 - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 12 - Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltan

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Art. 13 - Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 14 - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5,

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Art. 15 - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni ap

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Art. 16 - Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostitui

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Art. 17 - Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 18 - Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 19 - Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 20 - Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

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Art. 21 - Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

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Art. 22 - Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il se

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Art. 23 - Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superior

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Art. 24 - Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 25 - Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e

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Art. 26 - Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;

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Art. 27 - Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e fornit

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Art. 28 - Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo

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Art. 29 - Accordo di collaborazione

1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Articolo 82-bis. - Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo

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Art. 30 - Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo

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Art. 31 - Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fas

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Art. 32 - Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 33 - Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 34 - Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 35 - Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è

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Art. 36 - Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 37 - Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 40 - Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente

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Art. 41 - Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento

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Art. 42 - Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

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Art. 43 - Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione d

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Art. 45 - Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;

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Art. 46 - Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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12452899 12455043
Art. 47 - Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

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Art. 48 - Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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12452899 12455045
Art. 49 - Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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12452899 12455046
Art. 50 - Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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12452899 12455047
Art. 51 - Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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12452899 12455048
Art. 52 - Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

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Art. 53 - Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 m

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Art. 54 - Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a svil

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Art. 55 - Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 56 - Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 57 - Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.

2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'

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Art. 58 - Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 59 - Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 60 - Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 61 - Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 62 - Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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12452899 12455059
Art. 63 - Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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12452899 12455060
Art. 64 - Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal s

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Art. 65 - Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 66 - Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
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Art. 67 - Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 68 - Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marz

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Art. 69 - Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 70 - Modifiche all'articolo 225-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, D

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Art. 71 - Modifiche all'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'

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Art. 72 - Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento

«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;

b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;

b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;

d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;

e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) I.10

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Art. 73 - Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023

1. All'Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

“Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4)

Articolo 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Articolo 2 - (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della co

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Art. 74 - Modifiche all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;”;

2) dopo la lettera t), s

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Art. 75 - Modifiche all'Allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.2 Attività del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «d

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Art. 76 - Modifiche all'Allegato I.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.3 Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole:

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Art. 77 - Modifiche all'Allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;

3) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25,

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Art. 78 - Modifiche all'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;

2) al comma 4:

2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti,»;

2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;»;

1.2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;»;

1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilità» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis - Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;»;

f) all'articolo 6:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS).»;

2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» è inserita la seguente «strutture,»;

3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;

4) al comma 7:

4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;

4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;

4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo è soppresso;

4.4. la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) in caso di appalto integrato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice:»:

4.5. alla lettera q), l’ultimo periodo è soppresso;

4.6. il comma 8 è abrogato;

4.7. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

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Art. 79 - Modifiche all'Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a

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12452899 12455076
Art. 80 - Modifiche all'Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell’opera»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente concedente.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi

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Art. 81 - Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.10, Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) del

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12452899 12455078
Art. 82 - Modifiche all'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4)) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono app

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12452899 12455079
Art. 83 - Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul compl

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12452899 12455080
Art. 84 - Modifiche all'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

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12452899 12455081
Art. 85 - Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del

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Art. 86 - Inserimento dell'allegato 11.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023

1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

"Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

Articolo 2. - Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.

2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b ), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Articolo 3 - Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II

REVISIONE PREZZI PER I CONTRAITI DI LAVORI

Articolo 4 - Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori

1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.

2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:

a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A. 1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate;

b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;

c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito IS, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

 

 

(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).

 

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

Articolo 5 - Veri fica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.

4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.

5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

Articolo 6 - Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:

a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;

b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individua to in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;

c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;

d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

Articolo 7 - Varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);

b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

Articolo 8 - Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto , che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.

2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Articolo 9 - Appalto integrato

1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.

2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

SEZIONE III

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10 - Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici fomiti "per il mercato interno;

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono , in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

Articolo 11 - Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'app alto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;

b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;

c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individua to il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;

d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.

3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.

4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

Articolo 12 - Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Articolo 13 - Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:

a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;

b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;

c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;

d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;

e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. fu tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.

3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

Articolo 14 - Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 - Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato 1.7:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure conta bili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.

4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:

a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;

b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.

2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici (1).

 

 

________

(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industrial e, tronco stradale con tratto in galleria.

 

 

TABELLA A

(articolo 4, commi 2 e 3)

1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.

 

TABELLA A.1.

CODICE TOL

DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L)

TOL.1

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.2

Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

TOL.3

Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

TOL.4

Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

TOL.5

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

TOL.6

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

TOL.7

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

TOL.8

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

TOL.9

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

TOL.10

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

TOL.11

Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature

TOL.12

Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

TOL.13

Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica

TOL.14

Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

TOL.15

Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

TOL.16

Impianti di potabilizzazione e depurazione

TOL.17

Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

TOL.18

Armamento ferroviario

TOL.19

Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

TOL.20

Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

 

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:

a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;

b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.

3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.

4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.

 

TABELLA A.2.

REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE

N.

CODICE T.O.L. SPECIALIZZATE

CODICE T.O.L.

GENERALI

DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L)

DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)

1

 

T.O.L.1

Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.

Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

2

 

T.O.L.2

Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.

Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

3

T.O.L.3

 

Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004.

4

T.O.L.4

 

Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta edili ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.

5

 

T.O.L.5

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

6

T.O.L.6

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.

7

T.O.L.7

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casse/onne, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP). Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.

8

T.O.L.8

 

Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi partico lari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.

9

 

T.O.L.9

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale

Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d 'arte in sotterraneo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.

10

 

T.O.L.10

Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato

Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.

11

 

T.O.L.11

Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all'utente finale, che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

12

 

T.O.L.12

Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scoglie re e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

13

 

T.O.L.13

Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.

14.

T.O.L.14

 

Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione

Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc.

Sono da escludere: gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.

15.

T.O.L.15

 

Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

 le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.

16

 

T.O.L.16

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.

17

 

T.O.L.17

Impianti segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l'elaborazione delle informazioni. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

18

 

T.O.L.18

Armamento ferroviario

Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Include, in via esemplificativa e non esaustiva:

la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc. Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbrica to (Es: travese in c.a.p., muretti paraballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.

19

T.O.L.19

 

Opere di fondazione speciale, indagini geologiche geotecniche

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni e caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l'esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.

20

T.O.L.20

 

Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero

Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.

 

 

TABELLA B

(articolo 5, comma 4)

 

1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

 

se ((ISpx - ISmo) / ISmo) > 0,03 allora

 

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISpx - lSmo) / ISmo) 0,03].

 

Altrimenti se ((ISpx-lSmo) / ISmo) < - 0,03 allora

 

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISpx - lSmo) / ISmo) + 0,03]

 

2. Nella formula di cui al punto 1:

a) SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

b) SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

c) ISpx è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

e) ISmo è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente ((ISpx-ISmo) / ISmo), risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

5. L'importo revisionale in aumento o diminuzione - è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.

6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:

a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;

b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiorna ti rispetto al periodo di maturazione del SAL.

7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fomiti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

 

 

TABELLA C

(articolo 5, comma 4)

 

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:

a) ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;

b) i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;

c) è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;

d) per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;

e) il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;

f) il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:

 

Se ((ISpx - ISmo) / ISmo) ≥ 0,03 e ((ISSALpx - lSSALmo) / lSSALmo - 0,03) ≥ 0 allora si applica la formula

 

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISSALpx - lSSALmo) / lSSALmo) - 0,03]

 

Se ((ISpx - ISmo) / lSmo) ≤ - 0,03 e ((ISSALpx - lSSALmo) / lSSALmo + 0,03) ≤ 0 allora si applica la formula

 

SALrpx = SALcpx * 0,9 * [((ISSALpx - lSSALmo) / lSSALmo) + 0,03]

 

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

- SALrpx è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;

- SALcpx è il SAL relativo all'importo maturato (2) nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;

- lSpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

- ISmo è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;

- ISSALpx è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

- lSSALmo è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.

2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.

3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fomiti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

 

________

(2) L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.

 

 

TABELLA D

(articolo 11)

 

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice , le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individua ti anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.

3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.

4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:

 

TABELLA D

TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE

RAZIONALE

PONDERAZIONE

D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT

Univoca

È presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV

No

D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT

Univoca (scelta su diverse opzioni di indici)

Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo

No

Media ponderata di diversi indici

Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell'eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi

Si

D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione

Media ponderata di diversi indici

Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto

Si

 

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:

a) stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;

b) individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le associazioni riportate nelle tabelle in Allegato (3);

c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.

6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0).

7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

 

 

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

 

 

dove , ,...,  sono le variazioni degli indici individuati e w1 , w2 , wi i rispettivi pesi (4).

 

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indica to nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.

9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

 

________

(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.

 

 

10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

 

ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA

CPV

DESCRIZIONE CPV

TABELLA

03100000-2

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura

D1

03200000-3

Cereali, patate, verdura, frutta e noci

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03210000-6

Cereali e patate

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03211000-3

Cereali

D1

03212000-0

Patate e ortaggi secchi

D1

03220000-9

Verdura, frutta e noci

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03221000-6

Ortaggi

D1

03222000-3

Frutta e frutta con guscio

D1

03300000-2

Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca

Si vedano CPV di maggior dettaglio

03310000-5

Pesce, crostacei e prodotti acquatici

D1

03320000-8

Bovini, bestiame e animali piccoli

D1

03330000-3

Prodotti di animali di allevamento

D1

09100000-0

Combustibili

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09110000-3

Combustibili solidi

D1

09120000-6

Combustibili gassosi

D1

09130000-9

Petrolio e distillati

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09131000-6

Cherosene avio

D1

09132000-3

Benzina

D1

09133000-0

Gas di petrolio liquefatto (GPL)

D1

09134000-7

Gasoli

D1

09135000-4

Oli combustibili

D1

09200000-1

Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli

D1

09300000-2

Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

Si vedano CPV di maggior dettaglio

09310000-5

Elettricità

D1

09320000-8

Vapore, acqua calda e prodotti affini

D1

09330000-1

Energia solare

D1

14200000-3

Sabbia e argilla

D1

14300000-4

Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali

D1

14400000-5

Sale e cloruro di sodio puro

D1

14500000-6

Prodotti affini delle miniere e delle cave

D1

14600000-7

Minerali metalliferi e leghe

D1

14700000-8

Metalli di base

D1

14800000-9

Prodotti vari di minerali non metallici

D1

15100000-9

Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

D1

15200000-0

Pesci preparati e conserve di pesce

D1

15300000-1

Frutta, verdura e prodotti affini

Si vedano CPV di maggior dettaglio

15310000-4

Patate e prodotti a base di patate

D1

15320000-7

Succhi di frutta e di verdura

D1

15330000-0

Frutta e verdura trasformata

Si vedano CPV di maggior dettaglio

15331000-7

Verdura trasformata

D1

15332000-4

Frutta e noci trasformate

D1

15400000-2

Oli e grassi animali o vegetali

D1

15500000-3

Prodotti lattiero-caseari

D1

15600000-4

Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei

D1

15700000-5

Mangimi per bestiame

D1

15800000-6

Prodotti alimentari vari

D1

15900000-7

Bevande, tabacco e prodotti affini

D1

16100000-6

Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo

D1

16300000-8

Macchinari per la raccolta delle messi

D1

16400000-9

Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura

D1

16500000-0

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo

D1

16600000-1

Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura

D1

16700000-2

Trattori

D1

16800000-3

Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura

D1

18100000-0

Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

D1

18200000-1

Indumenti esterni

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18300000-2

Indumenti

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Indumenti speciali ed accessori

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Gioielli, orologi e articoli affini

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Pellicce e articoli di pelliccia

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Calzature

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Bagagli, selleria, sacchi e borse

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Cuoio

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Tessuti e articoli connessi

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Filati e filo tessile

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Materiali di gomma e plastica

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Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica

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19700000-3

Gomma e fibre sintetiche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

19710000-6

Gomma sintetica

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19720000-9

Fibre sintetiche

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Fibre artificiali

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Libri, opuscoli e pieghevoli

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22200000-2

Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali

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22300000-3

Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati

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22400000-4

Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali

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22500000-5

Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa

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22600000-6

Inchiostri

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Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone

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Stampati di vario tipo

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24100000-5

Gas

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24200000-6

Coloranti e pigmenti

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Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

24310000-0

Sostanze chimiche di base inorganiche

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24320000-3

Prodotti chimici di base organici

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24400000-8

Fertilizzanti e composti azotati

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24500000-9

Materie plastiche informe primarie

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24600000-0

Esplosivi

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Prodotti chimici fini e vari

Si vedano CPV di maggior dettaglio

24910000-6

Colle

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24920000-9

Oli essenziali

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30100000-0

Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

D1

30120000-6

Fotocopiatrici e stampanti offset

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30125000-1

"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]"

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30190000-7

Macchinari, attrezzature e forniture varie

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Attrezzatura minuta per uffici

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30197630-1

Carta da stampa

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30199000-0

Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

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30200000-1

Apparecchiature informatiche e forniture

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31100000-7

Motori, generatori e trasformatori elettrici

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31200000-8

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

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31300000-9

Fili e cavi isolati

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31400000-0

Accumulatori, pile e batterie primarie

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31500000-1

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

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31600000-2

Attrezzature e apparecchiature elettriche

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31700000-3

Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

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32200000-5

Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

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32250000-0

Telefoni portatili

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32300000-6

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine

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32320000-2

Apparecchiature audiovisive e televisive

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32323000-3

Schermi video

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32323500-8

Sistema di videosorveglianza

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32324000-0

Televisori

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32330000-5

Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini

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32333200-8

Videocamere

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32340000-8

Microfoni e altoparlanti

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Parti di apparecchiature audio e video

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32400000-7

Network

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32500000-8

Materiali per telecomunicazioni

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32521000-1

Cavi per telecomunicazioni

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32552100-8

Apparecchi telefonici

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32561000-3

Connessioni a fibre ottiche

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32562000-0

Cavi a fibre ottiche

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32572000-3

Cavi per comunicazioni

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33100000-1

Apparecchiature mediche

Si vedano CPV di maggior dettaglio

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Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario

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33120000-7

Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

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33130000-0

Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità

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33140000-3

Materiali medici

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33150000-6

Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica

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33160000-9

Tecnica operatoria

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33170000-2

Anestesia e rianimazione

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33180000-5

Sostegno funzionale

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33190000-8

Dispositivi e prodotti medici vari

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33700000-7

Prodotti per la cura personale

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33710000-0

Profumi, articoli di toletta e preservativi

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33720000-3

Rasoi e set per manicure o pedicure

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33730000-6

Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

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33740000-9

Prodotti per la cura delle mani e delle unghie

D1

33750000-2

Prodotti per la cura dei neonati

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33751000-9

Pannolini monouso

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33760000-5

Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

D1

33770000-8

Salviette igieniche di carta

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33790000-4

Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico

D1

33900000-9

Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio

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34100000-8

Veicoli a motore

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34200000-9

Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

D1

34300000-0

Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

D1

34400000-1

Motocicli, biciclette e sidecar

Si vedano CPV di maggior dettaglio

34410000-4

Motocicli

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34420000-7

Motoscooter e cicli con motori ausiliari

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34430000-0

Biciclette

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12452899 12455083
Art. 87 - Modifiche all'Allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti

1. All'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'

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Art. 88 - Modifiche all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)

1. All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.»;

c) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8. - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;

b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;

c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.»;

e) all'articolo 11:

1) al comma 2:

1.1. all'alinea, le parole: «può valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»;

1.2. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;»;

1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;

b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.

4-quater. La mancata c

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Art. 89 - Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Accordo di collaborazione

1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione

(articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 1 - (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

Articolo 2 - (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell'accordo:

a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;

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Art. 90 - Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto legislativo 3

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Art. 91 - Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

1. All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» è sostituita dalla seguente: «SEPA»;

b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»,

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Art. 92 - Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;

b) all'articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;

c) all'articolo 12:

1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;

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Art. 93 - Modifiche all'Allegato II.16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

1. All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;

b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;

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Art. 94 - Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico

1. L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Allegato V.2

Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1 - Formazione del collegio e compensi

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».

5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo

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Art. 95 - Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di formazione della Cabina di regia

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del decreto legislativo 31

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Art. 96 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 97 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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