Interventi di conservazione e recupero in pendenza di condono edilizio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/12/2024

Interventi di conservazione e recupero in pendenza di condono edilizio

Il TAR Lazio specifica che, in pendenza del procedimento di condono, è consentito effettuare lavori di recupero e conservazione del manufatto esistente.

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione degli interventi edilizi effettuati nel suo immobile in attesa di condono. In particolare, aveva provveduto al rifacimento della copertura della veranda e al consolidamento del solaio esistente.

In proposito TAR Lazio-Roma 16/12/2024, n. 22648 ha ricordato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza non è consentito al soggetto in attesa del provvedimento di condono proseguire liberamente le lavorazioni abusive, mettendo a serio rischio, sotto il profilo fattuale, prima ancora che giuridico, persino la stessa sanatoria della res che si intende recuperare a legalità.
Ed infatti la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi, con la precisazione che, qualora ciò avvenisse, l’amministrazione comunale non potrebbe pronunciarsi sulla domanda di sanatoria, venendo meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono.

Tuttavia, sotto altro profilo, non può essere giuridicamente impedita al proprietario ogni attività edilizia avente ad oggetto il bene di sua appartenenza in attesa di condono, anche allorquando quest’ultimo subisca ammaloramenti e degrado causati dai guasti del tempo.
Ne deriva che la questione circa la legittimità degli interventi degli interventi realizzati in pendenza di una domanda di condono, si riduce nel rispetto dei limiti entro i quali l’attività edilizia può considerarsi di conservazione e recupero dell’esistente, non potendo essere ammessi interventi che comportano una trasformazione sostanziale del bene al punto di alterarne l’identità, sicché l’autorità urbanistica si troverebbe a dover recuperare alla legalità un bene del tutto diverso da quello per il quale era stata richiesta la sanatoria.

Nel caso di specie, dal confronto delle fotografie, relative alla situazione della veranda precedente l’avvio dei lavori di ristrutturazione, con le fotografie, relative al suo stato attuale, non emergevano sostanziali e significative differenze. Ed infatti gli interventi (rimozione del vecchio manto di copertura danneggiato, rifacimento della nuova impermeabilizzazione e relativo rifacimento del manto di copertura, sostituzione dei pilastrini di sostegno della copertura e del piano di posa dell’impermeabilizzazione, sostituzione degli infissi esterni) non incidevano, né alteravano l’oggetto dell’istanza di condono edilizio, non facendo, dunque, perdere alla veranda le tracce della propria identità sostanziale, al punto da comprometterne o, comunque, renderne problematica la condonabilità. Né risultava alcuna modifica prospettica della veranda.
Analoghe considerazioni valevano per le opere di consolidamento statico dei solai, che erano state autorizzate dalla competente direzione regionale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati.

Dalla redazione