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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 19/08/2020, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 23/07/2021, n. 5
- L.P. 11/01/2021, n. 1
- L.P. 13/10/2020, n. 12
- Avviso di rettifica in B.U. 17/09/2020, n. 38, Suppl. 2
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Art. 1 - Modifica della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019)"1. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinci |
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Art. 2 - Modifiche della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, "Ricerca e innovazione"1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione" sono sostituite dalle parole: "dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6". 2. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione" sono sostituite dalle parole: "sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6". 3. Nel comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: "a una delle ripartizioni competenti" sono sostituite dalle parole: "alla ripartizione competente". 4. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: "Piano pluriennale provinciale" sono sostituite dalle parole: "Strumenti di programmazione strategica". 5. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: "1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un'efficace politica per la ricerca scientifica e l'innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione". 6. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: "del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione" sono sostituite dalle parole: "dei documenti di programmazione |
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Art. 3 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)"1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: |
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Art. 4 - Agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare a sostegno dell'economia in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-191. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 non è dovuta l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, per i seguenti fabbricati: a) fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive; b) abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale; c) fabbricati destinati prevalentemente all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria; d) rifugi alpini di cui alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, classificati nella categoria catastale A/11; e) fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero; f) fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive; g) fabbricati classificati nelle cate |
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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni"1. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. |
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Art. 8 - Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, "Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica"1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale |
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Art. 9 - Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11-ter della l |
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Art. 10 - Canoni per attività commerciali durante l'emergenza epidemiologica COVID-191. Per favorire la ripresa economica di imprese, operatori economici, associazioni e privati, gli enti locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di concessione, ovvero alle somme ad altro titolo loro dovute per l'utilizzo d |
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Art. 11 - Differimento di termini amministrativi relativi ad enti e società partecipate1. In considerazione dell'emergenza da COVID-19 e della connessa oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi anche mediante la dilazio |
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Art. 12 - Misure di compensazione e flessibilizzazione per iniziative a sostegno dell'economia e della produttività1. Gli enti locali possono concedere contributi a organizzazioni turistiche, associazioni, enti, comitati e altri soggetti giuridici che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi della normativa comunale vigente, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsa |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37"1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: "e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare" sono sostituite dalle parole: ", conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico" e le parole: "dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali" sono sostituite dalle parole: "dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente in materia di beni culturali nella funzione di Soprintendente ai beni culturali". 2. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, le parole: "del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali" sono sostituite dalle parole: "del/della Soprintendente". |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio".1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: "a) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, in qualità di presidente;" 2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell'interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di esercizio pubblico." 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6 e 7: "3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata, nell'interesse pubblico, ai privati proprietari. La specificazione della singola opera o del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione a uso pubblico devono essere stabiliti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell'opera o dell'impianto. L'affidamento ai privati avviene con delibera di assegnazione dell'area. L'opera realizzata o l'impianto realizzato dal privato è destinata o destinato a uso pubblico, anche verso corrispettivo e in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi la cui inosservanza da parte del privato determina l'acquisizione dell'opera o dell'impianto assieme all'area su cui insiste a favore della Provincia o del Comune ai sensi dei commi 4, 5 e 6. 4. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal Comune al proprietario dell'opera o dell'impianto, con l'invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, |
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, "Diritto allo studio universitario"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: "4. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle mis |
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Art. 18 - Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore1. Per l'anno 2020 la Provincia autonoma di Bolzano può concedere un contributo straordinario integrativo del 10 per cento agli studenti e alle studentesse già destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, |
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Art. 19 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, "Interventi di politica attiva del lavoro"1. L'articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: "Art. 3 (Programmazione delle misure) - 1. La strategia e gli obiettivi della politica attiva del lavoro per il periodo della legislatura sono elaborati dalla Commissione provinciale per l'impiego e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale." |
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Art. 22 - Misure urgenti a sostegno dell'economia e della produttività connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-191. La Provincia autonoma di Bolzano concede aiuti per sostenere le attività e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2-bis della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, nonché di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e ai relativi criteri di applicazione, che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto e non avranno luogo in tutto o in parte, ma che sono di particolare rilevanza per aver fornito negli anni un notevole contributo alla promozione e al rafforzamento del turismo in Alto Adige e un consistente supporto alla commercializzazione dei prodotti di qualità locali. 2. Gli aiuti possono essere concessi nelle for |
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Art. 23 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifica della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24, "Interventi a sostegno dell'occupazione"1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale |
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Art. 28 - Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: "11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata "legge urbanistica provinciale" sono sostituite dalle parole: "10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche". 2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: "4. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l'individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio i termini previsti nella legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai Comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al Comune l'area su cui insisteva il fabbricato distrutto." 3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: "a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e per i quali non è stato rilasciato nessun permesso di costruire in sanatoria;" |
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Art. 29 - Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, "Ordinamento della formazione professionale"1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dell |
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Art. 35 - Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, "Ordinamento forestale"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 36 - Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, "Mobilità pubblica"1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 23 novembre 2015 n. 15, sono inseriti i seguenti commi: |
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Art. 37 - Omissis
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Art. 38 - Disposizioni finanziarie1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 32, 33 e 35 all'attuazione della presente legge si provvede con le riso |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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