L. P. Bolzano 13/05/1992, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 13/05/1992, n. 13

Norme in materia di pubblico spettacolo.
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale "da ballo,"N21 da bigliardo, da giochi e

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Art. 2 - Rilascio dell'autorizzazione

N3

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.

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Art. 3 - Requisiti

1. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.

2. Le persone fisiche devono avere capacità di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.

3. Alle persone giuridiche l'au

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Art. 4 - Requisiti oggettivi

1. L'autorizzazione può essere concessa qualora:

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Art. 5 - Prescrizioni per l'autorizzazione - sospensione - revoca

1. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato all'osservanza di determinate prescrizioni previste dalla presente legge. In particolare può essere imposto l'obbligo che manifesti ed altri affissi pubblicitari vengano rimossi entro un congruo termine dallo svolgimento dello spettacolo, nonché l'obbligo dell'uso di materiale non inquina

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Art. 5-bis - Giochi leciti

N8

1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione o la licenza per l’esercizio di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, non può essere concessa ove le stesse attività siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di

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Art. 6 - Idoneità del luogo di spettacolo

1. Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.

2. Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l'idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all'articolo 10 e nei restanti casi "dal tecnico comunale o dalla commissione comunale di cui all'articolo 10-bis" N18. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell'igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti.

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Art. 7 - Costruzione e verifica dei locali di pubblico spettacolo

N11

1. La concessione edilizia per

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Art. 8 - Adempimenti

1. L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzat

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Art. 9 - Divieti e limitazioni

N3

1. Sono vietati:

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Art. 10 - Commissione provinciale per i pubblici spettacoli

N12

1. È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale prevenzione incendi o da una persona da egli incaricata

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Art. 10-bis - Commissione comunale per i pubblici spettacoli

N20

1. Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacol

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Art. 11 – Vigilanza

N3

1. Le funzioni d

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Art. 11-bis - Regolamento di esecuzione

N16

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Art. 12 - Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5-bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro.N1

1-bis. In caso di vi

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Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione trovano applicazione le norme statali vigenti in materia di pubblica sicurezza.

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Art. 14 - Modifica di leggi provinciali

1. All'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"6. Gli esercizi di commercio al dettaglio di bottiglieria titolari di tabella VI sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la degustazione, le bevande proposte in vendita. Non è richiesta per gli stessi l'iscrizione al registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi né la licenza di pubblico esercizio.

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Art. 15 - Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della maggiore spesa a carico del bilancio provinciale per compensi ai membri della commissione di cui all'art. 10, valutato in lire 4.000.000 all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto

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