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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 12/11/1992, n. 39
L. P. Bolzano 12/11/1992, n. 39
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 19/08/2020, n. 9
- L.P. 16/04/2020, n. 3
- L.P. 27/03/2020, n. 2
- L.P. 24/09/2019, n. 8
- L.P. 17/11/2017, n. 21
- L.P. 22/12/2016, n. 27
- L.P. 21/12/2011, n. 15
- L.P. 23/12/2005, n. 13
- L.P. 28/07/2003, n. 12
- L.P. 19/02/2001, n. 4
- L.P. 25/01/2000, n. 2
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TITOLO I - Interventi di politica del lavoro |
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Art. 11. La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effet |
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Art. 2 - Oggetto degli interventi1. Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia può svolgere ogni attività utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese le attività di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego; |
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Art. 3 - Programmazione delle misure |
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Art. 3-bis - Disposizioni sul mercato del lavoro |
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TITOLO II - Tipologia degli interventi |
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CAPO I - Interventi a sostegno dell'occupazione |
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Art. 4-bis - Promozione dei progetti di inserimento o reinserimento lavorativo per persone con disabilità |
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Art. 5 - Art. 7 Omissis |
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CAPO II - Interventi a sostegno dell'aggiornamento professionale. |
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Art. 8 - Contributi1. Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o all'estero, posso |
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CAPO III - Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'Amministrazione provinciale e di enti soggetti a tutela |
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Art. 91. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11. |
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Art. 10 - Art. 14 Omissis |
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CAPO IV - Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilitàArt. 15 1. Per l'intervento di cu |
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Art. 16 - Art. 18 Omissis |
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CAPO V - Costituzione di un fondo speciale per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI |
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Art. 191. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33. |
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Art. 20 - Art. 24 Omissis |
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CAPO VI - Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini |
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Art. 251. Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30. |
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Art. 26 - Art. 31 Omissis |
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CAPO VII - Sostegno alle attività in favore dei lavoratori |
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Art. 32 - Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori |
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Art. 32-bis - Fondo bilaterale di solidarietà1. Nell'ambito di qu |
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TITOLO III - Attuazione degli interventi |
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CAPO I - Ripartizione provinciale lavoro |
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Art. 33 - Attuazione degli interventi1. L'attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalità di cui alla presente le |
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Art. 33-bis - Sistema informativo lavoro provinciale (SILP)1. Il Sistema informativo la |
|
Art. 34 - Organico1. Per l'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 a |
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Art. 35 - Assistenza, consulenza e informazione1. Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale. 2. La provincia può gestire di |
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Art. 35-bis - Comunicazione tra soggetti interessati e Centri di mediazione lavoro |
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CAPO II - Osservatorio del mercato del lavoro |
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Art. 361. Per l'osservazione del mercato del lavoro si applica la legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14. |
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Art. 37 - Art. 39 Omissis |
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CAPO III - Istituto per la promozione dei lavoratori |
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Art. 40 - Istituzione e finalità1. È istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale. 2. L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro |
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Art. 41 - Patrimonio1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso a |
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Art. 42 - Finanziamento1. I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono costituiti da: |
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Art. 43 - Esercizio finanziario1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre. |
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Art. 44 - Personale |
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TITOLO IV - Commissione provinciale per l'impiego e disciplina del controllo sul collocamento |
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CAPO I - Commissione provinciale per l'impiego |
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Art. 45 - Attribuzioni1. La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, svolge n |
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Art. 46 - Art. 47 Omissis |
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Art. 48 - Consulta per il pubblico impiego1. Nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego è istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni nec |
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CAPO II - Disciplina del controllo sul collocamento |
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Art. 49 - Art. 56 Omissis |
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CAPO III - Disposizioni varie |
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Art. 57 - Libretti di lavoro - categorie e qualifiche dei lavoratori1. Nel regolamento di esecuzione, da approvarsi sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego: |
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Art. 58 - Assunzioni nel pubblico impiego in base a graduatorie1. Qualora le assunzioni nel pubblico impiego debbano effettuarsi in base a graduatorie riservate a persone iscritte nelle liste di collocamento e/o a persone iscritte in quelle di mobilità, ovvero in |
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Art. 59 - Contratti di formazione e lavoro1. Ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro senza l'approvazione preventiva da parte della commissio |
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TITOLO V - Norme finanziarie e disposizioni transitorie e finali |
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Art. 60 - Omissis |
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Art. 61 - Testo unico1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro. |
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