L. P. Bolzano 30/11/2004, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 30/11/2004, n. 9

Diritto allo studio universitario.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 19/08/2020, n. 9
- L.P. 11/07/2018, n. 10
- L.P. 07/08/2017, n. 12
- L.P. 12/07/2016, n. 15
- Sent. Corte Cost. 18/01/2013, n. 2
- L.P. 28/10/2011, n. 12
- L.P. 09/04/2009, n. 1
- L.P. 10/06/2008, n. 4
- L.P. 14/03/2008, n. 2

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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia Autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:

a) borse di studio ordinarie;

b) borse di studio straordinarie;

c) rimborso dei contributi universitari;

d) borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, disser

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Art. 2 - Aventi diritto

1. Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

a) cittadine e cittadini dell'Unione Europea frequentanti università in provincia di Bolzano;

b) cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in provincia di Bolzano;

c) cittadine e cittadini di quegli stati dell'Unione Europea che ammettono cittadine e cittadini it

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Art. 3 - Determinazione della situazione economica

N5

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Art. 4 - Piano di indirizzo generale

N18

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Art. 5 - Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario

1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "Consulta". La Consulta presta consulenza in materia di orientamento delle politiche a sostegno del diritto allo studio nonché di coordinamento e miglioramento dei relativi interventi, inclusi la relat

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Capo II - Singoli interventi
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Art. 6 - Borse di studio

1. Alle studentesse ed agli studenti può essere concessa annualmente una borsa di studio, se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2,

a) hanno conseguito negli studi un esito soddisfacente e

b) si trovano nella situazione economica di cui all'articolo 3, comma 3.

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Art. 7 - Borse di studio straordinarie

1. Alle studentesse ed agli studenti che si trovano nella situazione economica di cui all'articolo 3, comma 3 e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all'articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria.

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Art. 8 - Rimborso dei contributi universitari

N9

1. Alle studentesse e agli studenti iscritti presso un'università in provincia di Bolzano e risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli

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Art. 9 - Borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dottorato di ricerca, dissertazioni e tesi di livello equivalente, tesi di ricerca o di abilitazione

1. Può essere concessa una borsa di studio a studentesse e studenti che devono sostenere spese straordinarie per l'elaborazione di una tesi di laurea specialistica o per un dottorato di ricerca presso un'università italiana o per l'elaborazione di una tesi di diploma nell'ambito di

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Art. 10 - Rimborso delle spese di viaggio

1. Alle studentesse ed agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere concesso un rimborso fo

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Art. 11 - Alloggi

1. Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti nonché per le professoresse e per i professori a contratto, per i visiting professors e per le assistenti e gli assistenti a contratto. Il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con Regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, al fine di riservare un numero adeguato di posti letto a studentesse e studenti altoatesini in apposite strutture residenziali. Nelle convenzioni vengono stabiliti i criteri per l'accesso nonché i corrispettivi per la riserva degli stessi a carico dell'amministrazione provinciale. Il canone di locazione e le spese accessorie restano a carico della stud

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Art. 12 - Servizio mensa

1. Il servizio mensa nelle località sedi di università della provincia di Bolzano è gestito dall'amministrazione provinciale. La gestione può essere affidata anche a terzi.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per l'organizzazione e l'accesso al servizio mensa nonché per la determinazione del costo di partecipazione alle spese da parte dell'utenza.

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Art. 13 - Provvidenze a favore di studentesse e di studenti con disabilità

N12

1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilit&a

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Art. 14 - Prestiti

1. Alle studentesse ed agli studenti in possesso dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6 e che non superano un reddito massimo da stabilire annualmente, possono essere concessi prestiti dagli istituti di credito convenzionati con la Provincia. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con le borse di studio di cui all'articolo 6.

2. La definizione dell'importo delle borse di studio di cui all'articolo 6 e dei prestiti d

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Art. 15 - Borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti

1. In collaborazione con la Libera Università di Bolzano vengono promossi gli interscambi di studentesse e studenti con

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Art. 16 - Contributi ad organizzazioni studentesche

1. Alle organizzazioni studentesche con sede in provincia di Bolzano, che rappresentano gli interessi delle studentesse e degli stud

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Art. 17 - Servizio di informazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e successive modifiche, a Bolzano e presso le sedi universitarie nel territorio nazionale o nei paesi dell'area culturale tedesca maggiormente frequentate da studentesse e da studenti altoatesini, possono essere istituiti servizi di informazione per studentesse e per studenti, con il

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Art. 18 - Altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario

1. Con regolamento di esecuzione possono essere previste ulteriori iniziative e misure atte alla realizzazione del diritto

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Capo III - Formazione post universitaria
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Art. 19 - Borse di studio per la frequenza di corsi di formazione post universitaria, di specializzazione o per tirocini

1. Alle studentesse ed agli studenti che, entro sei anni dall'ultimazione del corso di studi,

a) attendono ad una formazione post universitaria o frequentano un corso di specializzazione della durata di almeno tre mesi presso un'università, o

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Art. 19-bis - Finanziamento di strutture universitarie

N15

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad individuare le aree e ad acquisire, anche tramite espropri, immobili da destinare alla costruzione di strutture universitarie, secondo le

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 20 - Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario 2004.

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Art. 21 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche;


La

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