L. P. Bolzano 13/12/2006, n. 14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 13/12/2006, n. 14

Ricerca e innovazione.
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Capo I - Obiettivi e principi generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del territorio, con particolare riguardo alle PMI. N1

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Art. 2 - Oggetto

1. La presente legge:

a) definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione;

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Capo II - Ricerca e innovazione
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Art. 3 - Il Sistema provinciale della ricerca scientifica

1. La Provincia promuove attività nell'ambito della ricerca scientifica nonché la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

a) in costante interazione con la comunità scientifica nazionale e in

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Art. 4 - Il Sistema provinciale dell'innovazione

1. La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della

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Art. 5 - Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione della scienza e dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione "dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6"N22.

3. La Consulta esprime un parere "sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6"N22.

4. La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento

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Capo III - Strumenti di pianificazione e di organizzazione
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Art. 6 - Strumenti di programmazione strategica per la ricerca scientifica e l'innovazione

N23

1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico

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Art. 7 - Comitato tecnico

N5

1. L'assessore/L'assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d'intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e rest

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Art. 8 - Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione

1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

2. La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

3. La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

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Art. 8-bis - Comitato per il parco scientifico e tecnologico

N8

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Art. 9 - Azioni per la promozione della ricerca scientifica

1. La Provincia, in coerenza con "i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione di cui all'articolo 6"N22 e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante: N9

a) assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di programmazione e l'attività ordinaria di universit&a

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Art. 9-bis - Forme di agevolazione per la ricerca scientifica

N27

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Art. 10 - Azioni per la promozione dell'innovazione

1. La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:

a) aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, "consulenza in materia di innovazione anche"N22 in cooperazione con istituti di ricerca nazionali ed esteri;

b) stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale;

c) finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;

d) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell'assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, or

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Art. 11 - Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca

1. La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardi

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Art. 12 - Forme di agevolazione

1. Per l'attuazione degli interventi indicati all'articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

a) contributi in conto capitale;

b

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Art. 13 - Soggetti beneficiari

1. Ai sensi della presente legge e in conformità alla normativa dell'Unione europea, sono soggetti beneficiari: N9

a) le imprese singole o associate;

b) le università e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personal

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Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

1. La ripartizione provinciale competente provvede, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a raccogliere e monitorare sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale. N4

2.

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Capo IV - Sostegno di cluster, centri di competenza e cooperazione fra imprese
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Art. 15 - Interventi a favore della cooperazione tra imprese

1. Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

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Art. 16 - Programmi europei e internazionali

1. "I documenti di programmazione pluriennale"N22 per la ricerca scientifica e l'innovazione e i program

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Art. 17 - TIS - Techno Innovation South Tyrol

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, nella versione modificata con l'

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Capo V - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 18 - Criteri (48)

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i c

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Art. 19 - Tutela dei dati

1. I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca

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Art. 20 - Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano"

1. Il punto 40 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così

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Art. 21 - Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio

1. Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione.

2. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della leg

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Art. 22 - Notifica alla Commissione Europea

1. L'entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provincia

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Art. 23 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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