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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 27/12/2011, n. 18
L. P. Trento 27/12/2011, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 11/06/2019, n. 2
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 30/06/2017, n. 6
- L.P. 30/12/2014, n. 14
- Sent. Corte Cost. 03/12/2014, n. 269
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- L.P. 31/05/2012, n. 10
- L.P. 07/02/2012, n. 2
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Capo I - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di tributi provinciali e locali |
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Art. 9 - Art. 9-bis Omissis
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Art. 9-ter - Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali |
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Art. 10 - Art. 11 Omissis
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Capo III - Capo VI - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di politiche sociali, famiglia, lavoro e solidarietà internazionale |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto dell’abitazione principale1. Al fine di agevolare l'accesso al credito per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile da destinare ad abitazione principale, e delle relative pertinenze, da parte dei soggetti aventi i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa privata, la Provincia può costituire un fondo presso un ente scelto, nel rispetto dei principi di traspa |
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Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) del comma 3 le parole: "o mediante imprese convenzionate" e le parole: "o le imprese convenzionate" sono soppresse; b) nella lettera d) del comma 3 le parole: "superiore a quella di cui alla lettera c), e inferiore a una soglia stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite", le parole: "o di imprese convenzionate" sono sostituite dalle seguenti: ", di imprese convenzionate o dei soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 4-bis" e le parole: "tra gli enti locali e l'ITEA s.p.a. o le imprese convenzionate" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli enti locali e i soggetti previsti da questa lettera"; c) nel comma 6 le parole: "o le imprese convenzionate possono mettere a disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "può mettere a disposizione". 2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4 le parole: "Fermo restando quanto previsto da questa legge per il suo adeguamento, il contributo integrativo spetta al nucleo familiare beneficiario fino a quando permane in esso almeno uno dei componenti originari." sono soppresse; |
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Art. 36 - Art. 42 Omissis
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Capo VIII - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 43 - Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale1. Per riqualificare il patrimonio edilizio e fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità che comportino anche il miglioramento energetico degli immobili, con particolare riferimento a quelli realizzati da giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi, la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi per i predetti interventi. Il fondo è ripartito tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 9; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. Un terzo delle risorse del fondo è riservato a interventi sulla prima casa di abitazione per giovani coppie sposate o conviventi more uxorio, o per nubendi. 2. Il contributo è concesso per le tipologie d'intervento individuate dalla deliberazione prevista dal comma 9, che devono garantire anche il miglioramento energetico dell'immobile, nella misura del 30 per cento della spesa ammessa. Il contributo è concesso solo per interventi inerenti le singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa delle persone fisiche richiedenti; la deliberazione prevista dal comma 9 può individuare casi e condizioni di ammissione a contributo per interventi su immobili non ancora di proprietà del richiedente o non ancora accatastati qu |
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Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente: "2-bis. Inoltre possono essere previsti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari tenendo conto dei comportamenti fiscali e del versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale." 2. All'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità" sono inserite le seguenti: ", del diritto di opzione all'acquisto"; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e pr |
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Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche) |
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Art. 46 - Art. 47 Omissis
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Art. 48 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave), e dell'articolo 4-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave dopo le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere c), e), f) e g) del comm |
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Art. 49 - Art. 50 Omissis
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Capo IX - Disposizioni in materia di lavori pubblici, contratti, infrastrutture, trasporti, protezione civile e servizi pubblici |
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Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)1. Nel comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "La presente legge si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'applicazione della parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questa legge si applica". 2. Nel comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono soppresse. 3. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: "1. Nel caso di lavori d'importo fino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione." 4. Il comma 5-bis dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: "5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, il bando di gara indica la percentuale di incidenza del costo complessivo del personale sull'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, che costituisce il minimo inderogabile per i concorrenti a pena di esclusione, nonché l'importo complessivo del costo del personale, desunti dal progetto. Per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, qualora dalle analisi prodotte dal concorrente che ha presentato la migliore offerta risulti un importo complessivo del costo del personale inferiore a quello di progetto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica l'anomalia dell'offerta con le modalità dell'articolo 58.29. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 58.29, comma 3. Per le finalità di questo comma, le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Le modalità e la decorrenza di applicazione, anche in via sperimentale, di questo comma sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale." 5. Al comma 1 dell'articolo 32-bis della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a) le parole: ". Questa lettera si applica ai lavori d'importo inferiore ad un milione di euro" sono soppresse; b) nella lettera b) le parole: "nel caso di appalti pubblici di lavori," sono soppresse. 6. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "Alla commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla Commissione dell'Unione europea" e le parole: ". Questa lettera si applica ai lavori d'importo inferiore ad un milione di euro" sono soppresse. 7. All'articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate il primo periodo non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo previsto dalla normativa statale vigente."; b) nel comma 4 le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000 euro" e le parole: "tre volte" sono sostituite da |
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Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di sviluppo della larga banda1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente: "3-bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11-bis e dall'articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)." |
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Art. 54 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "parere previsto dal comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "parere previsto dal comma 1, lettera f)"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2012, è istituito il comitato provinciale di prevenzione degli incendi. Il comitato formula le proposte, i pareri e le valutazioni nelle materie della prevenzione degli incendi e del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, richiesti dalla Giunta provinciale o dal Presidente della Provincia; inoltre esprime un parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa sulla prevenzione degli incendi e svolge gli altri compiti attribuiti al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della |
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Art. 55 - Modificazioni dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 |
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Art. 56 - Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea dopo le parole: "e delle altre dotazioni" sono inserite le seguenti: "non duplicabili a costi socialmente sostenibili" e le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3," sono soppresse; b) nelle lettere a) e b) dopo le parole: "canone fissato dall'ente competente" sono inserite le seguenti: ", fatte salve specifiche norme di settore"; c) nella lettera b) dopo le parole: "l'espletamento delle predette gare" sono inserite le seguenti: ", nonché la gestione del servizio ai sensi del comma 7, lettere d) ed e)". 2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è abrogato. 3. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente: "Alla scadenza dell'affidamento i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall'affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono posti a disposizione del |
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Capo X - Disposizioni in materia di ambiente, energia, edilizia e urbanistica |
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Art. 57 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente: "2-quinquies. Il comma 2-bis si applica inoltre agli impianti per il trattamento dei reflui di natura organica provenienti dalle attività ivi indicate e da attività lattiero-casearia, di titolarità di terzi e ubicati al di fuori del sito di relativa produzione. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 2-bis, i predetti impianti devono trattare reflui derivanti da attività che hanno ad oggetto la lavorazione di sostanze provenienti prevalentemente dal territorio provinciale." 2. N18 3. Nel comma 2 dell'articolo 86-bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: "su richiesta dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "anche su richiesta dell'interessato". |
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Art. 58 - Modificazione dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale) |
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Art. 59 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009) |
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Art. 60 - Modificazione dell'articolo 35 (Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 31. Dopo il comma 7 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 è inserit |
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Art. 61 - Sostituzione dell'articolo 6-quinquies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico) |
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Art. 62 - Omissis
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Art. 63 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso)1. Il comma 3 dell'artic |
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Art. 64 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (Misure straordinarie per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici)1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: "Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia." 2. All'articolo 8 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) del comma 2 le parole: ", esclusi i piani guida," sono soppresse; b) alla fine della lettera b) del comma 6 sono inserite le parole: "Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo." 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "5-bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano." 4. Alla fine del comma 3 dell'articolo 24 della legge urbanistica provinciale sono inserite le parole: ", con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione". 5. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "5-bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano." 6. Nel comma 3 dell'articolo 32 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: "compatibilità con il piano urbanistico provinciale" sono inserite le seguenti: ", con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione,". 7. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "3-bis. Per l'adeguamento dei piani regolatori generali alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l'adeguamento per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell'adeguamento del piano alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo comunale la notizia sull'approvazione dell'adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità." 8. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge urbanistica provinciale le parole: "relative agli interventi, individuati dal comune all'atto di adozione del prog |
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Capo XI - Disposizioni in materia di demanio idrico provinciale, foreste e pesca |
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Art. 65 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)1. L'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche è sostituito dal seguente: "Art. 16 decies - Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica 1. Gli utenti a qualunque titolo di acqua pubblica pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per l'impegno o l'uso dell'acqua. 2. Il canone è richiesto a decorrere dalla data di acquisizione del titolo a derivare. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le misure per la determinazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica nonché le modalità di pagamento dei canoni. 4. Ai fini dell'applicazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica la Giunta provinciale può individuare categorie omogenee di usi di acqua assimilabili, nonché tipologie di utenze per le quali il canone non è dovuto o è dovuto in misura differenziata o ridotta, sulla base dei seguenti criteri: a) quantità dell'acqua derivata; b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione; |
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Art. 66 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)1. All'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "d) in tutto il territorio dei parchi l'uso del segugio è consentito per condurre censimenti della specie lepre;"; b) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione della raccolta da parte dei residenti nei comuni ricadenti nel parco nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 25; l'ente parco può autorizzare la raccolta della flora spontanea per fini di ricerca e di studio e per gli altri fini previsti e disciplinati dall'articolo 27, comma 1, e dal relativo regolamento; sono consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali;". |
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Art. 67 - Omissis
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Capo XII - Disposizioni in materia di esercizio delle funzioni delegate relativamente all'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di istruzione, ricerca e cultura |
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Art. 68 - Art. 70 - Omissis |
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Art. 71 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)1.-5. Omissis 6. Nel comma 2 dell'articolo 106 della legge provinciale sulla scuola le parole |
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Art. 72 Omissis
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Art. 73 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)1. All'articolo 8 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "a) le attività e le iniziative da realizzare, nonché i tempi e |
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Capo XIII - Omissis
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Capo XIV - Disposizioni finali |
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Art. 78 - Omissis
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Art. 79 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale |
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Tabelle A - D Omissis
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