Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012 n. 20, così recitava:

“Art. 61 (Sostituzione dell'articolo 6-quinquies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - legge provinciale sul risparmio energetico) — 1. L'articolo 6-quinquies della legge provinciale sul risparmio energetico è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quinquies (Sostegno dell'attività di riqualificazione energetica) — 1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e i soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite tra l'altro le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico nonché ad aziende speciali e società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di garanzia istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale di contabilità. La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia secondo quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2.

4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con i fondi previsti da leggi in materia di incentivi ai settori economici che disciplinano i fondi di garanzia.”

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