Comma abrogato dall'art. 60, comma 1, della L.P. 08/08/2023, n. 9, così recitava:

"2. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 72 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"7-ter. Ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto previsto dal comma 7-bis, il Comune di Trento è autorizzato a considerare - nell'ambito delle procedure di gara richiamate dal comma 7-bis - anche soluzioni tecnico-progettuali inerenti all'impianto termico ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, purché siano garantiti gli elevati standard di tutela della salute e dell'ambiente, non sia superata la potenzialità massima di trattamento dei rifiuti previsti dal piano e l'affidabilità delle tecnologie sia garantita dalla presenza all'interno dello spazio economico europeo di impianti, in un numero definito dal bando, già in esercizio per un periodo minimo determinato dal bando.""

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