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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2977
Deliberaz. G.P. Trento 27/12/2012, n. 2977
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[Premessa]Il Relatore comunica: L’articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 R, modificato dall’articolo 7 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 R, dispone in merito agli interventi per promuovere l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale. In particolare il comma 1 del so |
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ALLEGATO - CRITERI ATTUATIVI DELL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 MODIFICATO DALL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 31 MAGGIO 2012, N. 10 |
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Art. 1 - Istituzione del Fondo1. Ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 R è istituito presso un ente di garanzia collettiva dei fidi (di seguito: “Ente di garanzia”), scelt |
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Art. 2 - Destinazione del Fondo1. Il Fondo interviene in favore di soggetti che intendono contrarre un’operazione di finanziamento per l’acquisto, la ristrutturazione e l’acquisto/ristrutturazione dell’immobile, e relative pertinenze, da destinare a propria abitazione principale così come definita dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 e successive modifiche. L’ |
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Art. 3 - Natura e misura della garanzia1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta ed è concessa nel limite massimo del 30% ( |
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Art. 4 - Rapporti tra Ente di garanzia e Banche1. L’Ente di garanzia provvede a stipulare convenzioni con le banche per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici del Fondo. Le condizioni devono risultare uniformi per tutti i soggetti beneficiari. |
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Art. 5 - Ammissione alla garanzia1. L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene con le seguenti modalità: a) la banca raccoglie, per conto dell’Ente di garanzia, le domande per l’accesso al Fondo e la relativa documentazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2; |
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Art. 6 - Surrogazione legale1. A seguito dell’intervento dell’Ente di garanzia la Provincia è surrogata nei diritti della b |
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Art. 7 - Divieto di cartolarizzazione1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui a |
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Art. 8 - Inefficacia della garanzia1. Nel caso in cui risulti che l’attivazione della garanzia è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, l’Ente di garanzia, prev |
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Art. 9 - Gestione del Fondo1. L’Ente di garanzia gestisce il Fondo nel rispetto della normativa vigente, in osservanza dei criteri attuativi di cui al presente provvedimento e secondo le modalità individuate dettagliatamente |
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Art. 10 - Risorse finanziarie del Fondo1. Le risorse finanziarie del Fondo sono assegnate all’Ente di garanzia ed erogate in una o più |
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