Articolo prima aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L.P. 07/02/2012, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 34, comma 1, della L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitava:

“Art. 9-ter - Disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali

1. Ai sensi dell’articolo 80, comma 1-bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

2. Per l’anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione.”

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