Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche)

1. All'articolo 43 della legge provinciale n. 12 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: "dell'articolo 16" sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Fino alla data indicata nella deliberazione prevista dall'articolo 24 terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall'articolo 29 di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge provinciale sul commercio 2010, ancorché abrogato dall'articolo 44 di questa legge, nonché le relative disposizioni attuative.""

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