Il provvedimento reca alcune modifiche al D.M. 19/02/2007, attuativo delle disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, a seguito di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore in ordine ad alcune criticità.
Viene in particolare modificata la definizione di “tecnico abilitato”, che non sarà più circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma estesa a ciascun soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.
Segnaliamo inoltre che per i pannelli solari le norme armonizzate di riferimento, a seguito delle modifiche apportate al D.M. 19/02/2007, sono le UNI EN 12975 e UNI EN 12976, cui sono equiparate le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.
Infine è previsto che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti.