L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale relativa ad interventi di efficientamento energetico degli edifici è riconosciuta anche per le spese relative a lavori iniziati nell'anno precedente e non ancora ultimati, a patto che tale condizione sia attestata dal contribuente, come disposto dall'art. 4 del D.M. 19/02/2007, comma 1-quater.
Risulta chiaro che per gli interventi non ancora ultimati il contribuente non sarà ancora in possesso della documentazione necessaria, non avendo potuto espletare gli adempimenti di previsti a fine lavori, ma sarà comunque ammesso all'agevolazione in specie, a patto che attesti, come disposto dal citato art. 4 del D.M. 19/02/2007, comma 1-quater, che i lavori non sono ancora ultimati.