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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 214
- L. 27/12/2023, n. 206
- L. 22/09/2023, n. 141
- L. 24/07/2023, n. 102
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 11/03/2020, n. 16 (L. 08/05/2020, n. 31)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D. Leg.vo 19/02/2019, n. 18
- D. Leg.vo 20/02/2019, n. 15
- D. Leg.vo 11/05/2018, n. 63
- L. 03/11/2016, n. 214
- L. 01/12/2015, n. 194
- L. 29/07/2015, n. 115
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 29/12/2011, n. 216 (L. 24/02/2012, n. 14)
- L. 03/08/2009, n. 102
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 131
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- L. 23/07/2009, n. 99
- Sentenza Corte Costituzionale 14/04/2008, n. 112
- D. Leg.vo 09/11/2007, n. 206
- Sentenza Corte Costituzionale 17/05/2007, n. 170
- D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46)
- D. Leg.vo 16/03/2006, n. 140
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come modificata dall’articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall’articolo 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conver |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI |
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Art. 1. - Diritti di proprietà industriale1. “Ai fini del” N4 presente codice, |
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Art. 2. - Costituzione ed acquisto dei diritti |
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Art. 3. - Trattamento dello straniero1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprie |
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Art. 4. - Priorità1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di propri |
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Art. 5. - Esaurimento1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. |
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Art. 6. - Comunione1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comu |
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Capo II - NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Sezione I - Marchi |
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Art. 8. - Ritratti di persone, nomi e segni notori1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fi |
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Art. 9. - Marchi di forma e altri segni non registrabili1. Non poss |
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Art. 10. - Stemmi1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico “inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali it |
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Art. 11. - Marchio collettivo1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.N63 2. I r |
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Art. 11-bis - Marchio di certificazione1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi |
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Art. 11-ter - Marchio storico di interesse nazionale1. I tito |
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Art. 12. - Novità1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto press |
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Art. 13. - Capacità distintiva1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del |
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Art. 14. - Liceità e diritti di terzi1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte; |
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Art. 15. - Effetti della registrazione1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registraz |
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Art. 16. - Rinnovazione1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internaziona |
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Art. 17. - Registrazione internazionale1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni int |
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Art. 18. - Protezione temporanea1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante “decreto del Ministero dello sviluppo economico”N61, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla |
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Art. 19. - Diritto alla registrazione1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia i |
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Art. 20. - Diritti conferiti dalla registrazione1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; |
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Art. 21. - Limitazioni del diritto di marchio1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome “o”N71 indirizzo “, q |
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Art. 23. - Trasferimento del marchio1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esc |
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Art. 24. - Uso del marchio1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. 1bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di |
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Art. 25. - Nullità1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12 |
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Art. 26. - Decadenza1. Il marchio decade: a) p |
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Art. 27. - Decadenza e nullità parziale1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i q |
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Art. 28. - Convalidazione1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale |
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Sezione II - Indicazioni geografiche |
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Art. 29. - Oggetto della tutela1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, qu |
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Art. 30. - Tutela1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo a |
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Sezione III - Disegni e modelli |
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Art. 31. - Oggetto della registrazione1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteri |
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Art. 32. - Novità |
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Art. 33. - Carattere individuale1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce da |
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Art. 33-bis - Liceità |
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Art. 34. - Divulgazione1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati de |
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Art. 34-bis - Protezione temporanea dei disegni e modelli1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione t |
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Art. 35. - Prodotto complesso1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del ca |
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Art. 36. - Funzione tecnica1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodot |
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Art. 37. - Durata della protezione |
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Art. 38. - Diritto alla registrazione ed effetti1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. |
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Art. 39. - Registrazione multipla1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per “più” N4 disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei di |
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Art. 40. - Registrazione contemporanea1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale |
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Art. 41. - Diritti conferiti dal disegno o modello1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. |
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Art. 42. - Limitazioni del diritto su disegno o modello |
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Art. 43. - Nullità1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposi |
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Art. 44. - Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 1 |
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Sezione IV - Invenzioni |
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Art. 45. - Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le “invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e” N4 che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; |
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Art. 46. - Novità1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. |
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Art. 47. - Divulgazioni non opponibili e priorità interna1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei me |
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Art. 48. - Attività inventiva1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in |
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Art. 49. - Industrialità1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato |
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Art. 50. - Liceità |
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Art. 53. - Effetti della brevettazione1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. 2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data |
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Art. 54. - Effetti della domanda di brevetto europeo1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevett |
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Art. 55. - Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per inv |
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Art. 56. - Diritti conferiti dal brevetto europeo1. “Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all’articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europe |
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Art. 57. - Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260. |
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Art. 58. - Trasformazione della domanda di brevetto europeo1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’ “Italia”,N4 può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: a) nei casi previsti |
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Art. 59. - Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano |
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Art. 60. - Durata |
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Art. 61 - Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari |
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Art. 62. - Diritto morale1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal co |
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Art. 63. - Diritti patrimoniali1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili |
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Art. 64. - Invenzioni dei dipendenti1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. N6 “2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritt |
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Art. 65. - Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione ap |
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Art. 65-bis - Uffici di trasferimento tecnologico |
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Art. 66. - Diritto di brevetto1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: |
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Art. 67. - Brevetto di procedimento1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: |
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Art. 69. - Onere di attuazione1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzion |
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Art. 70. - Licenza obbligatoria per mancata attuazione1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio |
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Art. 70-bis - Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositiv |
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Art. 71. - Brevetto dipendente1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio d |
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Art. 72. - Disposizioni comuni1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70, 70-bis e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni. N100 2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licen |
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Art. 73. - Revoca della licenza obbligatoria1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento d |
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Art. 74. - Invenzioni militari1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure |
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Art. 75. - Decadenza per mancato pagamento dei diritti1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4. 2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi se |
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Art. 76. - Nullità1. Il brevetto è nullo: a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50; b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla; |
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Art. 77. - Effetti della nullità1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica: |
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Art. 78. - Rinuncia1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei |
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Art. 79. - Limitazione1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle d |
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Art. 80 - Licenza di diritto1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che per-venga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione. 2. Gli effetti della licenza deco |
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Art. 81. - Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro |
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Sezione IV-bis - Invenzioni biotecnologiche
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Art. 81-bis - Rinvio |
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Art. 81-ter - Definizioni1. Ai fini del presente codice si intende per: |
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Art. 81-quater - Brevettabilità1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: |
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Art. 81-quinquies - Esclusioni1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità: a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel risp |
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Art. 81-sexies - Estensione della tutela1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in |
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Art. 81-septies - Limiti all'estensione della tutela |
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Art. 81-octies - Licenza obbligatoria |
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Sezione V - I modelli di utilità |
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Art. 82. - Oggetto del brevetto1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità |
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Art. 83 - Il diritto alla brevettazione1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa. |
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Art. 84. - Brevettazione alternativa1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di breve |
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Art. 85. - Durata ed effetti della brevettazione |
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Art. 86. - Rinvio1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia |
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Sezione VI - Topografie dei prodotti a semiconduttori |
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Art. 87 - Oggetto della tutela1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di |
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Art. 88. - Requisiti della tutela1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che |
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Art. 89. - Diritto alla tutela1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’a |
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Art. 90. - Contenuto dei diritti1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di: |
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Art. 91. - Limitazione dei diritti esclusivi1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni |
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Art. 92. - Registrazione1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che: a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mond |
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Art. 93. - Decorrenza e durata della tutela1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti: a) alla data del primo sfruttamento com |
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Art. 94. - Menzione di riserva1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: |
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Art. 95. - Contraffazione1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsi |
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Art. 96. - Risarcimento del danno ed equo compenso1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III. 2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori |
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Art. 97. - Nullità della registrazione1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti: |
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Sezione VII - Segreti commerciali |
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Art. 98. - Oggetto della tutela1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: |
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Art. 99. - Tutela1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. |
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Sezione VIII - Nuove varietà vegetali |
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Art. 100. - Oggetto del diritto1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o m |
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Art. 101. - Costitutore1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore: |
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Art. 102. - Requisiti1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile. |
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Art. 103. - Novità1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltipl |
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Art. 104. - Distinzione1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito d |
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Art. 105. - Omogeneità1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protez |
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Art. 106. - Stabilità1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito a |
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Art. 107. - Contenuto del diritto del costitutore1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o impor |
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Art. 108. - Limitazioni del diritto del costitutore1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo s |
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Art. 109. - Durata della protezione1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per g |
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Art. 110. - Diritto morale1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la su |
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Art. 111. - Diritti patrimoniali1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabi |
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Art. 112. - Nullità del diritto1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che: |
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Art. 113. - Decadenza del diritto1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte. |
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Art. 114. - Denominazione della varietà1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica. 2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di |
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Art. 115. - Licenze obbligatorie ed espropriazioni1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3. |
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Art. 116. - Rinvio1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni del |
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Capo III - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Sezione I - Disposizioni processuali |
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Art. 117. - Validità ed appartenenza1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti |
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Art. 118. - Rivendica1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto. 2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) as |
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Art. 119. - Paternità1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, nè la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle conve |
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Art. 120. - Giurisdizione e competenza1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, f |
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Art. 121. - Ripartizione dell’onere della prova1. “Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere”N61 di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. “In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio |
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Art 121-bis - Diritto d’informazione1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra person |
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Art. 121-ter - Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso a |
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Art. 122. - Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. N39 2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppu |
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Art. 122-bis - Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario |
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Art. 123. - Efficacia erga omnes1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando si |
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Art. 124. - Misure correttive e sanzioni civiliN48 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodo |
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Art. 125. - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione |
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Art. 126. - Pubblicazione della sentenza1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. “In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali |
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Art. 127. - Sanzioni penali e amministrative1. N40 1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’artico |
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Art. 129. - Descrizione e sequestro1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti cos |
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Art. 130. - Esecuzione di descrizione e sequestro1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici |
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Art. 131. - Inibitoria1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’o |
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Art. 132. - Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di meritoN9 1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata. 2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dall |
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Art. 133. - Tutela cautelare dei nomi a dominio1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria “dell'uso nell'attività economica del nome a |
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Art. 134 - Norme in materia di competenzaN41 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativ |
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Art. 135. - Commissione dei ricorsi1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi. N73 2. La Commissione dei ricorsi, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello, sentito il |
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Art. 136. - Presentazione dei ricorsi1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo |
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Art. 136-bis - Deposito del ricorso1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalità ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e mar |
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Art. 136-ter - Formazione del fascicolo del processo e comunicazioni alle parti1. La segreteria della Commissione iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d |
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Art. 136-quater - Esame preliminare del ricorso e provvedimenti presidenziali1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto. 2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. |
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Art. 136-quinquies - Fase preliminare all'udienza di trattazione1. La |
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Art. 136-sexies - Trattazione della controversia1. La Commissione giudica con l'intervento del Presidente e di due componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente tit |
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Art. 136-septies - Deliberazioni del collegio giudicante1. Quando ricorrono giusti motivi, la deliberazione in Camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni. 2. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e 277 del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande. |
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Art. 136-octies - Sospensione e interruzione del processo1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 2. La Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decis |
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Art. 136-nonies - Estinzione del processo1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salv |
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Art. 136-decies - Procedimento di correzione |
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Art. 136-undecies - Provvedimenti cautelari1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo |
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Art. 136-duodecies - Ottemperanza |
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Art. 136-terdecies - Impugnazioni |
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Art. 137. - Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata. 2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili. 3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all’esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) i |
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Art. 138. - Trascrizione1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; N163 b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, rel |
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Art. 139. - Effetti della trascrizione1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà indust |
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Art. 140. - Diritti di garanzia1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro. |
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Art. 141. - Espropriazione1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, po |
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Art. 142. - Decreto di espropriazione1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa mili |
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Art. 143. - Indennità di espropriazione1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo |
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Sezione II - Misure contro la pirateria |
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Art. 144. - Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding |
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Art. 144-bis - Sequestro conservativoN1 1. Quando la parte lesa faccia valere |
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Art. 145. - Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding”N96, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazio |
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Art. 146. - Interventi contro la pirateria1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive [] segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria. 2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale |
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Capo IV - ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE Sezione I - Domande in generale |
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Art. 147. - Deposito delle domande e delle istanze1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brev |
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Art. 148. - Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis. N112 |
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Art. 149. - Deposito delle domande di brevetto europeo1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste d |
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Art. 150. - Trasmissione della domanda di brevetto europeo1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a |
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Art. 151. - Deposito della domanda internazionale1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti |
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Art. 152. - Requisiti della domanda internazionale1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggi |
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Art. 153. - Segretezza della domanda internazionale1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che ab |
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Art. 154. - Trasmissione della domanda internazionale1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle rego |
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Art. 155. - Deposito di domande internazionali di disegni e modelli1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l� |
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Art. 156. - Domanda di registrazione di marchio1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero de |
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Art. 157. - Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione |
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Art. 158. - Divisione della domanda di registrazione di marchio1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. 2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presenta |
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Art. 159. - Domanda di rinnovazione di marchio1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. 2. N18 3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere un |
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Art. 160-bis - Procedura nazionale della domanda internazionale1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del bre |
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Art. 161. - Unicità dell’invenzione e divisione della domanda1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se |
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Art. 162. - Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologicoN9 1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se: a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del T |
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Art. 163. - Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi N20 con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L’Ufficio italiano |
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Art. 164. - Domanda di privativa per varietà vegetale1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale; |
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Art. 165. - Dichiarazione del costitutore1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell |
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Art. 166. - Domanda di denominazione varietale1. La denominazione proposta per la nuova varietà: |
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Art. 167. - Domanda di registrazione di disegni e modelli1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; |
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Art. 168. - Domanda di registrazione delle topografie1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data. |
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Art. 169. - Rivendicazione di priorità1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso. N131 2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a). |
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Art. 170. - Esame delle domande1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, “a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3; N22 b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; N134 c) |
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Art. 170-bis - Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologicheN11 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento |
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Art. 170-ter - SanzioniN11 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria |
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Art. 171. - Esame dei marchi internazionali1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a). 2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 16 |
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Art. 172. - Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo. 2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la do |
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Art. 173. - Rilievi1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali [] si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 3. Quando, a caus |
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Sezione II - Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi |
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Art. 174. - Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effett |
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Art. 175. - Deposito delle osservazioni dei terzi1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti |
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Art. 176. - Deposito dell’opposizione1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi: a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2; |
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Art. 177. - Legittimazione all’opposizione1. Sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello |
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Art. 178. - Esame dell’opposizione e decisioni1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice. N166 2. In assenza di accordo ai sensi d |
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Art. 179. - Estensione della protezione1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, te |
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Art. 180. - Sospensione della procedura di opposizione1. Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1; b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano |
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Art. 181. - Estinzione della procedura di opposizione1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione g |
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Art. 182. - Ricorso |
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Art. 184. - Entrata in vigore della procedura di opposizione1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive [] c |
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Sezione II-bis - Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati |
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Art. 184-bis - Deposito dell'istanza di decadenza o nullità1. Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi: a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, commi 1 e 1-bis, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d); N172 |
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Art. 184-ter - Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità |
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Art. 184-quater - Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un an |
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Art. 184-quinquies - Prova d'uso1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione d |
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Art. 184-sexies - Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità |
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Art. 184-septies - Sospensione della procedura di nullità o decadenza1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso: a) se l‘istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un prov |
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Art. 184-octies - Estinzione della procedura di decadenza o nullità1. La procedura di decadenza o nullità si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stat |
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Art. 184-nonies - Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità |
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Art. 184-decies - Ricorso |
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Sezione III - Pubblicità |
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Art. 185. - Raccolta dei titoli di proprietà industriale1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato. |
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Art. 185-bis - Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale |
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Art. 185-ter - Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa |
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Art. 186. - Visioni e pubblicazioni1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione. N4 3 |
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Art. 187. - Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità; |
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Art. 188. - Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio. |
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Art. 189. - Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande di brevetto o di registrazione con l |
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Art. 190. - Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblica |
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Sezione IV - Termini |
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Art. 191. - Scadenza dei termini1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano br |
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Art. 192. - Continuazione della procedura1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del te |
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Art. 193. - Reintegrazione1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. N150 |
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Capo V - PROCEDURE SPECIALI |
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Art. 194. - Procedura di espropriazione1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione |
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Art. 195. - Domande di trascrizione1. Le domande di trascrizione devono essere redatte N25 secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive. |
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Art. 196. - Procedura di trascrizione1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, “dell'articolo 195” N4 debbono essere uniti: a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere |
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Art. 197. - Annotazioni1. N26 2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandat |
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Art. 198. - Procedure di segretazione militare1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale. N118 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando: a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero; b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto. N119 |
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Art. 199. - Procedura di licenza obbligatoria1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che ab |
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Art. 200. - Procedura di licenza volontaria sui principi attivi1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive [] di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria; b) nome del principio attivo; c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione; d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute |
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Capo VI - ORDINAMENTO PROFESSIONALE |
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Art. 201. - Rappresentanza1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3. 2. La nomina di uno o più manda |
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Art. 202. - Albo dei consulenti1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da c |
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Art. 203. - Requisiti per l’iscrizione1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vi |
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Art. 204. - Titolo professionale oggetto dell’attività1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le pers |
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Art. 205. - Incompatibilità1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizza |
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Art. 207. - Esame di abilitazione1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, e composta per ciascuna sessione: a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente; b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy; |
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Art. 208. - Esonero dall’esame di abilitazione1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero |
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Art. 209. - Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di na |
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Art. 210. - Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo: a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, |
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Art. 211. - Sanzioni disciplinari1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due |
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Art. 212. - Assemblea degli iscritti all’Albo1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almen |
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Art. 213. - Compiti dell’assemblea1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quel |
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Art. 214. - Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i diec |
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Art. 215. - Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anz |
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Art. 216. - Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i |
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Art. 217. - Attribuzioni del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine: a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie; c) in |
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Art. 218. - Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ |
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Art. 219. - Sedute del Consiglio dell’ordine1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quand |
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Art. 220. - Procedimento disciplinare1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore. 2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti ch |
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Art. 221. - Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termin |
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Art. 222. - Tariffa professionale1. Il Ministro delle attività produttive [] approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa profession |
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Capo VII - GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI |
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Art. 223. - Compiti1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive [] promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunita |
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Art. 224. - Risorse finanziarie1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione de |
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Art. 225. - Diritti di concessione e di mantenimento1. Per le domande presentate al Ministero “dello sviluppo economico”N61 al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, «le decadenz |
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Art. 226. - Termini e modalità di pagamento1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle mod |
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Art. 227. - Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. N80 1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici |
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Art. 228. - Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive [] può concedere |
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Art. 229. - Tasse e diritti rimborsabili1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la reg |
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Art. 230. - Pagamento incompleto od irregolare1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Sezione I - Marchi |
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Art. 231. - Domande anteriori1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto |
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Art. 232. - Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembr |
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Art. 233. - Nullità1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori. |
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Art. 234. - Trasferimento e licenza del marchio1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano |
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Art. 235. - Decadenza per non uso1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già c |
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Art. 236. - Decadenza per uso ingannevole1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello ste |
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Sezione II - Disegni e modelli |
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Art. 237. - Domande anteriori1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in v |
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Art. 238. - Proroga della privativa1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, n� |
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Art. 239. - Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore1. La protezione accordata |
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Art. 241. - Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei dise |
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Sezione III - Nuove Varietà Vegetali |
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Art. 242. - Durata della privativa1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in v |
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Sezione IV - Invenzioni |
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Art. 243. - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca |
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Art. 243-bis - Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche |
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Sezione V - Domande anteriori |
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Art. 244. - Trattamento delle domande1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data |
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Sezione VI - Norme di Procedura |
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Art. 245. - Disposizioni procedurali1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice. |
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Sezione VI-bis - Brevetto europeo |
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Art. 245 -bis - Regime transitorio |
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Sezione VII - Abrogazioni |
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Art. 246. - Disposizioni abrogative1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540; i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti |
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