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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 03/11/2016, n. 214
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L. 03/11/2016, n. 214
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con |
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Art. 2. - Ordine di esecuzione1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in |
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Art. 3. - Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguent |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 5. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno |
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Art. 6. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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