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28/08/2024

Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Con Decreto ministeriale sono state stabilite le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità e di utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

L'art. 7 della L. 27/12/2023, n. 206 prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo per lo stesso periodo, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, debba notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

Con il D. Min. Impr. Made in Italy 03/07/2024, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità, nonché di successivo utilizzo, dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

In particolare, il Decreto prevede che l’impresa titolare o licenziataria dei suddetti marchi notifichi, alla direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.
Tale progetto deve contenere:
- l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione;
- i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa;
- i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività.
Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.
La direzione generale, entro 3 mesi dalla notifica comunica all’impresa l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio; nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi 2 mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero.
Il Decreto disciplina inoltre le modalità per il deposito della domanda di registrazione dei marchi non utilizzati, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 206/2023, nonché l'utilizzo dei marchi in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, tramite contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.

Dalla redazione