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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 09/01/1991, n. 10
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- D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192
- L. 23/08/2004, n. 239
- Sent. Corte Cost. 18/12/1991, n. 483
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TITOLO I - NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA |
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Art. 1. - Finalità ed ambito di applicazione1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la r |
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Art. 2. - Coordinamento degli interventi1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’ articolo 1, il Comitato interministeriale per la |
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Art. 3. - Accordo di programma1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’art. 1, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigi |
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Art. 5. - Piani regionali1. N16 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. |
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Art. 6. - Teleriscaldamento1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 7. - Norme per le imprese elettriche minori1. Il limite stabilito dall’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si ap |
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Art. 8. - Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell’illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibi |
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Art. 9. - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell’istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, |
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Art. 10. - Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione |
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Art. 11. - Norme per il risparmio di energia e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o mis |
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Art. 12. - Progetti dimostrativi1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impi |
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Art. 13. - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a s |
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Art. 14. - Derivazioni di acqua--Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all’ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge |
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Art. 15. - Locazione finanziaria1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società |
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Art. 16. - Attuazione della legge--Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano1. Le regioni emanano, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l’attuazione della pres |
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Art. 17. - Cumulo di contributi e casi di revoca1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell’investimento complessivo. 2. Il Ministro dell’i |
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Art. 18. - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i |
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Art. 19. - Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industri |
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Art. 20. - Relazione annuale al Parlamento1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo |
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Art. 22. - Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore |
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Art. 23. - Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui |
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Art. 24. - Disposizioni concernenti la metanizzazione1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di |
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TITOLO II - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI |
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Art. 25. - Ambito di applicazione1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinaz |
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Art. 26. - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti1. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera. N17 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati |
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Art. 27. - Limiti ai consumi di energia1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’ |
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Art. 28. - Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni |
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Art. 29. - Certificazione delle opere e collaudo |
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Art. 30. - Certificazione energetica degli edifici |
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Art. 31. - Esercizio e manutenzione degli impianti1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previ |
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Art. 32. - Certificazioni e informazioni ai consumatori1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti |
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Art. 33. - Controlli e verifiche1. N8 |
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Art. 34. - Sanzioni1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. 2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’articolo 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione ammin |
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Art. 35. - Provvedimenti di sospensione dei lavori1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adegu |
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Art. 36. - Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse d |
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Art. 37. - Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori pre |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 38. - Ripartizione fondi e copertura finanziaria1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all’articolo 3 della presente legge. 2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: |
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Art. 39. - Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U |
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TABELLA A |
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