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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Sviluppo Econ. 23/05/2006, n. 20
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Circ. Min. Sviluppo Econ. 23/05/2006, n. 20
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[Premessa] |
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Premessa1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, R pubblicato nel Supplemento ordinario n. 158/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 222, del 23 settembre 2005 (nel seguito il decreto legislativ |
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Finalità del decreto legislativo n. 192/053. Il decreto legislativo, come si evince dagli atti parlamentari ha, tra gli altri, gli obiettivi di: a) miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti del settore civile (residenziale e terziario) che assorbe oltre il 30% dell'energia utilizzata dal Paese, orientando le modalità costruttive verso soluzioni più efficienti sotto il profilo dei costi, caratterizzate da un più elevato risparmio di energia nell'esercizio degli edifici e degli impianti in essi installati o ad essi associati; b) minimizzazione ed equa distribuzione degli oneri a carico dei cittadini; c) ricerca di un diverso ed equilibrato assetto dei compiti attribuiti dalla legislazione precedente alle amministrazioni locali; d) maggiore competitività e sviluppo per le imprese nazionali interessate; e) utilizzo, p |
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Descrizione delle norme |
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ARTICOLO 3 (AMBITO DI INTERVENTO)Le disposizioni previste da questo articolo si riferiscono alle nuove norme di progettazione e di realizzazione di opere (edifici, impianti o parti di essi), in occasione di ristrutturazioni o sostituzioni di apparecchiature, e in quanto tali sono riferimento per i successivi articoli in cui vengono richiamate, in particolare per l'articolo 6, con le limitazioni ivi stabilite. |
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ARTICOLO 4 (ADOZIONE DI CRITERI GENERALI, DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA)Il decreto legislativo n. 192/05 è in vigore dall'8 ottobre 2005, e la disciplina transitoria |
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ARTICOLO 8 (RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI)Un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, tenendo conto della definizione di «edificio di nuova costruzione» riportata all'articolo 2, va cons |
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ARTICOLO 9 (FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI)In questo articolo si riconosce, a norma della Costituzione vigente, la competenza legislativa concorrente sulla materia delle regioni e delle province autonome, attribuendo loro il compito di provvedere a |
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ARTICOLO 11 (REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)L'ambito di intervento dell'articolo, e del connesso allegato I, è quello definito all'articol |
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ARTICOLO 12 (ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI)Le norme previste per il periodo transitorio riguardano tutti gli impianti termici per il riscaldamento invernale, siano essi nuovi o già esistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo, come dichiarato esplicitamente nel testo dell'articolo. Molti sono i passaggi normativi nel testo del dec |
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ARTICOLO 16 (ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI)In relazione ad una apparente eterogeneità nella stesura delle disposizioni abrogative presenti in questo articolo, per principio giuridico generale e nell'ambito della delega conf |
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ALLEGATO A (ULTERIORI DEFINIZIONIComma 12 (Impianto termico)Nell'applicare l'ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termico, si deve tenere conto solo degli apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a combu |
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ALLEGATO E (RELAZIONE TECNICA)Punto 1 (Informazioni generali)La classificazione dell'edificio richiesta al 5° capoverso deve evidentemente avvenire in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento attuativo della le |
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Punto 6 (principali risultati dei calcoli)Nel testo si fa più volte riferimento ai «valori limite riportati all'articolo 10 del de |
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ALLEGATI F E G (RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO)Punto A (Identificazione dell'impianto)Nel caso di impianti dotati di più generatori di calore, alla prima scheda va allegata una scheda per ogni ulteriore generatore. |
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ALLEGATO I (REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI)Comma 1Con questo comma sono fissate, per tutte le categorie di edifici, le prestazioni energetiche minime d |
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Comma 2Il comma impone, nel caso di interventi sull'involucro edilizio che non ricadano nel campo di applica |
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Comma 3Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici, la norma prevede il |
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Comma 4Nel caso di mera sostituzione del generatore di calore (con installazione di un nuovo generatore di potenza non superiore a quella del preesistente per oltre il 10%) gli adempimenti sono ulteriormente semplificati e circoscritti all'adozione di generatori di qualità e di adeguati sistemi di termoregolazione. Con questa norma di semplificazione il decreto legislativo n. 192/05 stabilisce che l'innalzamento dell'efficienza media del parco caldaie del Paese sia una delle misure più importanti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni inquinanti del settore. |
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Comma 5Questo comma, come il comma 2 e per le medesime ragioni, si applica a partire dall'1 gennaio 2006. Le disposizioni ivi previste vogliono costituire un'alternativa, a scelta dell'interessato, a quanto fissato al comma 1, per tutti gli edifici nuovi, ampliati o ristrutturati. Se si rispettano pertanto |
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ALLEGATO L (REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI)Comma 1Secondo le segnalazioni pervenute da diverse Associazioni di operatori o consumatori, questo comma è stato da taluni interpretato come una modifica della frequenza dei controlli di sicurezza sugli impianti di riscaldamento e sugli apparecchi. A maggior chiarimento del testo normativo si precisa quanto segue: a) Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551) che la nuova (questo comma), lasciano al costruttore dell'impianto (nel caso dei piccoli impianti all'installatore) o al fabbricante dell'apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza. b) I fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l'obbligo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, [R0DPR66196] di corredare l'apparecchio di istruzioni tecniche per l'installatore e di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatte nella lingua del Paese di commercializzazione |
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Comma 3Il comma considera anche le centrali alimentate a combustibili solidi, come affermazione di principio. In realtà, il rimando al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, per i generatori ad acqua calda ed all'allegato E del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, |
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Commi 4, 5 e 6I livelli minimi di rendimento di combustione riportati nell'allegato H del decreto legislativo n. 19 |
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Comma 13A norma di questo comma, le delibere e le convenzioni risalenti agli anni passati che sono alla base delle attività di accertamento e ispezione attualmente in corso costituiscono presupposto per completare le attività secondo le normative preesistenti, fino alla scadenza prevista dalle convenzioni medesime, ma comunque non oltre il biennio previsto dal comma medesimo. È rimessa quindi alla discrezionalità dell'amministrazione locale la valutazione della possibilità di tenere conto delle nuove norme nella fase attuativa sul campo. Tuttavia, le nuove norme vanno comunque attentamente considerate in caso di eve |
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Entrata in vigore del decreto legislativoIl decreto legislativo è entrato in vigore l'8 ottobre 2005 (corrispondente al decorso di quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Uff |
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