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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 30/04/1976, n. 373
L. 30/04/1976, n. 373
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Capo I - Ambito di applicazione della legge |
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Art. 1Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione d |
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Capo II - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici |
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Art. 2Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore si applicano |
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Art. 3Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici di cui all'art. 1, da installare dopo l'entrata in vigore del |
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Art. 4I fabbricanti e gli importatori di componenti degli impianti di produzione e utilizzazione del calore nonché di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i pro |
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Art. 5Tutti gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti e la cui potenza termica al focolare |
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Art. 6Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gasso |
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Art. 7Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore |
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Art. 8Gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'art. 1, devono essere opportunamente coibentati secondo le mod |
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Art. 9Negli edifici di cui all'art. 1, prima dell'inizio dei lavori per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la mo |
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Art. 10Tutti gli impianti di cui all'articolo precedente, con potenza termica al focolare eguale o superiore a 100.000 kcal/h, debbono essere sottoposti al co |
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Art. 11Durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massima interna degli edifici non deve essere superiore ai 20°C, con le eccezioni di cui al secondo comma dell'art |
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Art. 12Per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla presente legge, il comune, anche avvalendosi event |
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Art. 13I requisiti e le caratteristiche termotecniche dei componenti gli impianti e delle apparecchiature oggetto della presente |
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Capo III - Isolamento termico degli edifici |
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Art. 14Dopo la pubblicazione del decreto previsto nel successivo art. 15, la costruzione di nuovi edifici può essere autorizzata dal sindaco |
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Art. 15La determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di disper |
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Art. 16Entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di cui all'articolo precedente, i |
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Art. 17Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo della licenza edilizia prevista dalla vigente legge urbanistica, il committente di edifici di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 prima dell'inizio dei lavori deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. |
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Capo IV - Sanzioni |
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Art. 18L'inosservanza della norma dell'art. 4, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni. L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, pri |
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Art. 19Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale sospende i lavori, deve fissare un adeguato termine per la regolarizzazione dell'imp |
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Art. 20Qualora in un impianto termico l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della pr |
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 21Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministro per l'industria, il commercio e l'a |
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Art. 22Sino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le imprese di cui all'ultimo comma del precedente |
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Art. 23Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede all'effettuazione di studi e ricerche sui sistemi di riscaldamento e sulla coibentazione degli edifici; alla raccolta, all'elaborazione e alla divulgazione sistematica di metodi e conoscenze idonee ad una migliore utilizzazione degli impianti termici; cura, a mezzo della stampa, della tele |
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