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Sent. C. Cass. civ. 20/01/2015, n. 862

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Impianto di riscaldamento centralizzato - Dismissione - Occorre l'unanimità.

È nulla la delibera del condominio che, in assenza del consenso unanime dei condòmini, ha deciso per la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato

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[Premessa]



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SENTENZA


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L'ing. Santagata Andrea, proprietario di n. 10 unità immobiliari negli stabili civ. n. 34 e 38 di Via Vinelli in Chiavari, convenne innanzi al Tribunale di Chiavari tutti i condomini dei due edifici, nonché il Condominio di Via Vinelli n. 38, i quali, nell'assemblea del 4 settembre 1987, avendo preso atto di un guasto alla caldaia centrale e dei costi necessari per la sua sostituzione, avevano deciso di non sostituire la caldaia e non eseguire le opere connesse (avendo poi alcuni condomini posto in opera autonomi impianti nelle loro unità immobiliari), e, nella successiva assemblea del 18 giugno 1992, avevano definitivamente rinunciato a qualunque ipotesi di ripristino dell'impianto centralizzato.

Per la mancata rimessione in funzione dell'impianto l'attore aveva subito un procedimento giudiziario promosso da alcuni conduttori delle unità immobiliari di sua proprietà, che avevano ottenuto ex art. 700 c.p.c., dal Pretore di Chiavari un provvedimento con il quale gli era stato intimato di dar corso all'attivazione dell'impianto di riscaldamento e relativa fornitura di acqua calda negli appartamenti dei ricorrenti. Tale provvediment

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 10 del 1991, artt. 26 e 28, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il Condominio di Via Vinelli in Chiavari avesse articolato la decisione della trasformazione dell'impianto centrale di riscaldamento in singoli impianti unifamiliari in due successive delibere, la prima delle quali interna e la seconda esterna e di carattere esecutivo, come se le stesse costituissero due atti distinti, ciascuno con autonoma qualità di delibera, di cui il primo non sarebbe impugnabile, perché giustificato dalla deroga prevista dalla L. n. 10 del 1991, art. 26, l'altro successivo e passibile di impugnazione ove risulti che l'esecuzione dei lavori, e quindi la successiva delibera esterna esecutiva, non siano state accompagnate dalla dovuta verifica tecnica. In realtà, il Condominio di cui si tratta, con la delibera del 1992, aveva deciso di procedere alla trasformazione dell'impianto centrale in singoli impianti unifamiliari, dando poi attuazione concreta alla delibera con lo smontaggio del vecchio impianto e la installazione di nuove calderine e dei nuovi impianti, mentre l'impianto centrale era rimasto abbandonato da venti anni, senza che si provvedesse alla elaborazione e allegazione degli accertamenti tecnici, previsti dalla L. n. 10 del 1991, art. 28. Secondo il ricorrente, la documentazione tecnica avrebbe dovuto essere acquisita almeno durante il corso dei lavori al fine di legittimare la delibera assunta prima degli stessi che ne disponeva la esecuzione e che era stata approvata con la semplice maggioranza in deroga all'art. 1120 c.c..

La illustrazione del motivo si conclude, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, con la

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P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa la sent

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