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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 23; Vista la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la |
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Art. 1 - Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 20051. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degl |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici” sono inserite le seguenti: “anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edi |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Definizioni1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Ambito di intervento1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, dopo la lettera b) è inserita la seguente: |
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Art. 5 - Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: “Articolo 3-bis (Strategia di ristrutturazione a lungo termine). - 1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende: a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020; |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole “ai paragrafi 1 e 2” sono soppresse; le parole “dell'allegato” sono sostituite dalle seguenti: “all'allegato”; le parole “del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni”; dopo le parole “criteri generali” sono inserite le seguenti: “, oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I”; 2) alla lettera b), dopo il numero 3, sono aggiunti i seguenti: “3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare; 3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti; 3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; 3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: 1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato |
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Art. 8 - Introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente: “Articolo 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici). - 1. È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile: a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fa |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione1. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altres&igrav |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni1. All'articolo 8 del decr |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Funzioni delle regioni e degli enti locali1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi”; b) al comma 3: |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale1. All'articolo 10 del dec |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Clausola di cedevolezza1. All'articolo 17 del dec |
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Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 |
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Capo III - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia |
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Art. 16 - Regolamenti edilizi comunali1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni adeguano il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abi |
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Capo IV - Abrogazioni e disposizioni finali |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate: a) articolo 3, commi 1 e 2; |
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Art. 18 - Disposizioni finali ed entrata in vigore1. Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al ve |
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05/11/2024
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