Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"Art. 29. - Certificazione delle opere e collaudo

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46."

Dalla redazione