Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni."

Dalla redazione